Art.10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.