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apri versione stampabile documento aggiornato il 07/04/2017 15:31:22

UN POST SU FACEBOOK NON È MAI PER I SOLI "AMICI"

 

Un "post" su Facebook è stato oggetto dell’intervento del Garante, e per il quale è stata chiesta la rimozione, in quanto considerato lesivo del diritto alla riservatezza di un minore.
 
Il padre della minore in questione lamentava il fatto che la sua ex moglie pubblicando in rete, tramite un Post su Facebook i provvedimenti giurisdizionali  sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedimenti in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare, consentisse l’identificazione della figlia, il che risulta  incompatibile con quanto stabilito dal Codice privacy.
 
Il Codice vieta infatti la pubblicazione "con qualsiasi mezzo" di notizie che consentano l'identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia.
 
Secondo il Garante, poi, l'estrema pervasività della divulgazione su Internet aggrava notevolmente la violazione di diritti della persona, in questo caso per giunta minore di età. Non può essere provata infatti, sempre secondo il Garante, la persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di "amici", perché il profilo è facilmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto", in ogni momento da parte dell'utente. Vi è, inoltre, la possibilità che un "amico" condivida il post con le sentenze sulla propria pagina, rendendolo visibile ad altri iscritti, determinando così una possibile conoscibilità "dinamica", più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook.
 
Nel disporre la rimozione, l'Autorità ha sottolineato infine, che le sentenze consentono di rendere identificabile la bambina nella cerchia di persone che condividono le informazioni "postate" dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola.
 
Fonte Garante Privacy
 

 
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