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apri versione stampabile documento aggiornato il 21/02/2004 15:17:06

TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 180

 

(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004 (vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 - vedi 2° modifica apportata nel 2005).

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice (vedi modifica apportata nel 2004 - vedi modifica apportata nel 2005 - vedi 2° modifica apportata nel 2005).

 
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