Art.52
Organi di controllo
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi
speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano ((, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,)) sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di
settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attivita' o al
legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e
delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla (( autorita' di
vigilanza di settore. )) le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.