IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI   PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof.   Francesco Pizzetti, presidente, del prof. Giuseppe Chiaravalloti, vice   presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,   e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le segnalazioni pervenute in ordine   all'utilizzazione illecita di dati personali estratti da banche dati anagrafiche   del Comune di Roma;
Viste le osservazioni formulate dal segretario   generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante   n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO:	
Il Garante ha eseguito alcuni accertamenti   ispettivi a seguito di segnalazioni concernenti accessi illeciti a dati   anagrafici detenuti presso il Comune di Roma, nonché il rispetto delle misure di   sicurezza nel trattamento dei dati, in correlazione ad un caso di falsa   sottoscrizione di candidature alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile   2005.
Gli accertamenti effettuati anche nell'esercizio   di funzioni di polizia giudiziaria hanno fatto emergere notizie di reato che   sono state comunicate alla competente autorità giudiziaria.
La violazione degli obblighi e delle garanzie   richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali risulta già   accertata in base agli atti acquisiti dal Garante, a prescindere da ogni   eventuale responsabilità penale per gli illeciti configurabili.
Tra il 9 e il 14 marzo di quest'anno, presso   Laziomatica S.p.A. (società per azioni a prevalente capitale regionale istituita   dalla Regione Lazio, che le ha affidato la gestione del Sistema informativo   regionale-S.I.R.: v. l.r. 3 agosto 2001, n. 20), risultano infatti effettuati   alcuni accessi illeciti –per finalità e con modalità non consentite- ad un data-base anagrafico del Comune di Roma che la Regione era stata   autorizzata a consultare solo per alcune finalità sanitarie, sulla base di un   protocollo di intesa.
Le persone che hanno agito presso tale società   hanno provveduto, senza averne titolo, ad accogliere la richiesta di un avvocato   (che avrebbe potuto essere presentata solo al Comune), con la quale si chiedeva   di applicare la disciplina sulle c.d. indagini difensive (art. 391-quater   c.p.p.).
Gli accessi in grande quantità, effettuati in   singolari circostanze (utilizzo di password altrui; consultazioni in   orari non di servizio, notturni e festivi; asseriti interventi di manutenzione   straordinaria che hanno determinato la cancellazione di dati di tracciamento di   accessi), hanno permesso di consultare ed utilizzare illecitamente vari dati   personali inerenti anche a documenti di identità, per finalità diverse da quelle   per le quali i dati anagrafici erano stati resi accessibili alla   Regione.
Gli accertamenti effettuati dal Garante sulla base   di una segnalazione sono stati estesi anche alla sicurezza dei dati presso i data-base anagrafici del Comune di Roma, ove è emerso il mancato   aggiornamento del documento programmatico di sicurezza (di cui è stata data   notizia, anche in questo caso, all'autorità giudiziaria con denuncia di reato   nei riguardi dei competenti dirigenti), unitamente ad alcune inosservanze della   disciplina applicabile alla gestione dell'anagrafe della popolazione   residente.
A conclusione del complesso procedimento, il   Garante dichiara accertate con il presente provvedimento le violazioni   intercorse relativamente ai profili di propria competenza, e prescrive alla   predetta società e agli enti direttamente interessati le misure necessarie per   conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni vigenti. Analoghe   prescrizioni vengono impartite in termini generali a tutti i comuni per quanto   riguarda la consultazione diretta degli atti anagrafici.
   
1. Regione Lazio e Laziomatica   S.p.A.
A prescindere dai fatti sopra riassunti, è risultato   accertato che Laziomatica S.p.A. abbia comunque trattato illecitamente,   nell'ambito dell'attività svolta per conto della Regione, i dati personali   provenienti dai data-base anagrafici del Comune di Roma.
Come premesso, il rapporto Regione-Comune si è   basato su un "Protocollo di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei   servizi al cittadino" stipulato il 12 maggio 2004,  che prevede uno scambio   di dati tra i due enti per verifiche attinenti solo a prestazioni sanitarie   (ticket, scelta del medico), inclusivo di un accesso diretto anche a dati   anagrafici detenuti dal Comune.
Tali verifiche sono state affidate dalla Regione a   Laziomatica S.p.A. sulla base di una convenzione stipulata nel 2003, con la   quale si è conferito alla società il compito di consultare on-line i   predetti dati anagrafici.
I profili di illiceità emersi sono i   seguenti:
  
    a) sono risultate comprovate, anzitutto,   alcune inosservanze della convenzione stessa: la società ha infatti violato la   clausola che la impegna a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e   dati messi a disposizione dalla Regione per finalità diverse da quelle stabilite   nella convenzione medesima, e non ha altresì rispettato il distinto impegno   contrattuale ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati   personali;
  b) in secondo luogo, sono state violate le   disposizioni normative sul responsabile del trattamento. All'apparente   designazione in tal senso della società -pur menzionata nella convenzione- non   ha fatto seguito, come necessario, né l'elencazione scritta dei compiti affidati   rispetto al trattamento dei dati, né l'indicazione delle istruzioni operative   (art. 29 del Codice). La società ha anche legittimato all'accesso   diretto ulteriori utenti esterni presso altri organismi come le aziende   sanitarie locali.
  Pertanto, la Regione Lazio (che aveva adottato   solo un documento di carattere generale sulle misure di sicurezza presso le   strutture della giunta regionale, applicabile ai responsabili del trattamento)   potrà continuare ad avvalersi lecitamente della collaborazione della società a   condizione che alla designazione di quest'ultima quale responsabile   (designazione che in passato è stata al più puramente nominale), conseguano   prontamente sia la specificazione analitica dei predetti compiti e istruzioni,   sia una vigilanza sulla loro osservanza anche in ordine alla sicurezza dei   dati.
  Nessuna persona fisica, operante presso la società   o la Regione, potrà trattare i dati personali comunicati dal Comune di Roma   senza essere stata previamente designata quale incaricato, in conformità al   Codice, anche per quanto riguarda l'individuazione del trattamento consentito e   le istruzioni da impartire (art. 30 del Codice);
  c)  la Regione ha avuto accesso ai dati anagrafici   provenienti dal Comune di Roma con modalità non consentite. Unitamente   all'interrogazione on-line di alcuni servizi (documenti; carte di   identità, leva militare, vaccinazioni), il predetto Protocollo di intesa ha   infatti previsto che la Regione, direttamente o per il tramite della società,   possa accedere on-line ai dati di origine comunale che la disciplina   anagrafica consente invece di ottenere solo con le modalità e con le cautele   illustrate più avanti.
  Il Protocollo di intesa deve essere quindi   rivisto, prevedendo nel congruo termine di cui al seguente dispositivo una   diversa modalità di comunicazione dei dati di provenienza comunale, analogamente   a quanto dovrà essere disposto, a cura del Comune di Roma, nei riguardi di altri   enti ed amministrazioni. Tale revisione, unitamente a quella concernente il   rapporto con Laziomatica S.p.a., dovrà essere eseguita nel termine di cui al   dispositivo dandone esaustiva comunicazione a questa   Autorità.
 
2. La gestione del sistema informativo   anagrafico del Comune di Roma
In base alle disposizioni   dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare attestazioni   o certificazioni relativamente al contenuto delle schede che compongono   l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche   rilasciare elenchi. Ad eccezione del personale autorizzato delle forze di   polizia, le medesime schede non possono essere invece consultate direttamente da   parte di chiunque, anche facente parte del personale comunale, sia estraneo   all'ufficio di anagrafe (artt. 1, 33, 34 e 37 d.P.R. 30 maggio 1989,   n. 223).
Più specificamente, gli ufficiali d'anagrafe   rilasciano a chiunque ne faccia richiesta "certificati concernenti la   residenza e lo stato di famiglia", mentre le altre notizie desumibili dagli   atti anagrafici (ad eccezione di quelle riportate nelle schede anagrafiche   concernenti, ad esempio, la professione, arte o mestiere, la condizione non   professionale, il titolo di studio), possono essere oggetto di attestazione o   certificazione, d'ordine del sindaco, "qualora non vi ostino gravi o particolari   esigenze di pubblico interesse" (art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R.   n. 223/1989). L'ufficiale di anagrafe rilascia elenchi degli iscritti   nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo ad "amministrazioni   pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica   utilità". Tale utilizzo è consentito anche da parte del comune che detiene   i dati, per fini di comunicazione istituzionale, ma sempre su motivata richiesta   questa volta "interna" all'ente (art. 177, comma 1, del Codice). Altri   soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi anonimi ed   aggregati, su  richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34,   commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).
Queste disposizioni riguardano il particolare   contesto degli atti anagrafici, i quali giustificano soluzioni specifiche per   quanto riguarda le modalità della loro consultazione. Tale specificità mantiene   attualità in un quadro di sistema che prevede opportunamente misure generali di   semplificazione dell'azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni   o consultazioni telematiche di dati ed archivi (artt. 2, comma 5,   l. 15 maggio 1997, n. 127; art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000,   n. 445).
In termini generali, il Codice non ha inciso sulla   portata delle predette disposizioni sull'anagrafe della popolazione. Il Codice   ha però ribadito la necessità del perdurante rispetto delle vigenti norme che   regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (cfr., ad es., gli   artt. 19, comma 3, 24, comma 1, lett. c), 59 e 61 del Codice), che   subordinano la consultazione di materiale documentale al rispetto di determinati   limiti temporali (ad es., con esclusione dei periodi in cui un elenco è in fase   di aggiornamento), soggettivi, oppure di talune modalità (ad es., documentazione   dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (es.:   fini statistici e di ricerca).
Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che   nella prassi amministrativa osservata presso il Comune di Roma nei rapporti con   numerosi enti, inclusa la Regione, tale quadro normativo non è stato invece   preso nella dovuta considerazione, essendosi consentita la consultazione diretta   per via telematica di dati anagrafici mediante lo stesso meccanismo di "anagrafe   aperta" impropriamente utilizzato per la Regione Lazio.
Riportando i dati anagrafici in una "data   base popolazione" contenente anche numerose altre informazioni (relative   anche a "vaccinazioni, elettorale, leva militare", dati relativi alla   carta d'identità ed al codice fiscale), si è realizzato un sistema telematico   che prevede, anzitutto, un'impropria consultazione diretta di dati anagrafici da   parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di   stato civile (centrali e dei municipi).
La consultazione diretta dei dati anagrafici per   via telematica viene inoltre consentita a numerosi soggetti esterni al Comune di   Roma (amministrazioni centrali, militari e sanitarie; uffici giudiziari ed enti   locali; ecc.), senza peraltro verificare sempre e compiutamente né la concreta   motivazione di pubblica utilità in base alla quale viene richiesto di conoscere   i dati, né le singole utilizzazioni dei dati consentite a regime presso enti a   struttura complessa che perseguono differenti finalità. Le procedure di   abilitazione all'accesso non soddisfano compiutamente l'esigenza di ottenere la   comunicazione dei dati in rapporto solo ad una specifica attività funzionale   svolta dal soggetto richiedente. Un ampio numero di utenti è stato infine   abilitato in base ad un'istruttoria non approfondita o per utenze per diverso   tempo inattive oppure disponibili a soggetti non agevolmente contattabili. Tali   criticità sussistono anche nei riguardi di utenti abilitati soltanto alla   consultazione dei dati e non anche a modificarli, e sono più marcate nei   confronti di soggetti posti in condizione di operare diversi tipi di   interrogazione del sistema, oppure di abilitare a loro volta -senza titolo-   all'accesso ulteriori utenti.
In sostituzione di tali procedure, il Comune di   Roma dovrà pertanto individuare entro il congruo termine di cui al seguente   dispositivo un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare i dati   richiesti anche con strumenti automatizzati e per via telematica (e, quindi, di   perseguire le finalità di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa a   supporto del cittadino). Le richieste di certificazione o attestazione, oppure   di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni   accertate di pubblica utilità, potranno essere inoltrate e riscontrate anche   automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta,   anche on-line, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni   ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe. Dovrà altresì aversi   cura di:
  a) verificare più attentamente la qualifica   soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi   perseguita;
  b) porre maggiore attenzione a presupposti, limiti   e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti   (cfr., per i dati sulle vaccinazioni, art. 4 della legge 4 febbraio 1966, n.   51; art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 292; per il servizio elettorale, art. 51   del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; per la carta d'identità, art. 289 del r.d. 6   maggio 1940, n. 635; per le liste di leva, artt. 37 e 48 del   d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);
  c) individuare soluzioni più idonee per consentire   il tracciamento di operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso   postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti parimenti identificati,   monitorando utilizzi impropri e prevenendo accessi multipli realizzati   utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di   lavoro.
Nel conformare a norma i trattamenti di dati   anagrafici, il Comune dovrà altresì:
  d) escludere soggetti privati esterni dalla   facoltà di consultare direttamente i dati, di acquisirne elenchi su richiesta e   di abilitare all'accesso altri soggetti. Nel caso in cui tali soggetti privati   comprovino la qualità di effettivi responsabili del trattamento per conto di   soggetti pubblici, il rilascio anche informatico di elenchi dovrà essere   regolato in primo luogo con il soggetto pubblico, verificando anche l'effettivo   rispetto delle modalità richiamate a proposito del rapporto tra titolare e   responsabile del trattamento;
  e) rivedere l'attuale configurazione della   gestione in outsourcing del servizio anagrafico, attualmente affidata   ad associazioni temporanee di imprese di ampie dimensioni. Dovranno essere   adeguate al Codice le prassi seguite per la specificazione dei compiti, per   impartire istruzioni riguardo al trattamento dei dati e per la vigilanza anche   tramite verifiche periodiche, coordinata con mezzi e soluzioni adeguate alla   delicatezza e alla complessità delle questioni trattate e dei flussi di   dati.
Le misure da adottare per ottemperare alle   predette prescrizioni dovranno essere eseguite nel termine di cui al dispositivo   dandone esaustiva comunicazione a questa Autorità.
 
3. Il trattamento di dati anagrafici da   parte delle amministrazioni comunali
Il Garante ritiene necessario   prescrivere a tutte le amministrazioni comunali di conformare il trattamento dei   dati anagrafici ai principi ed ai limiti richiamati in questa sede. Si   sottolinea, in particolare, la necessità di escludere che, nel fornire ad   amministrazioni pubbliche elenchi di dati anagrafici per motivi di pubblica   utilità, anche telematicamente o attuando mediante convenzioni flussi di dati   verso altri soggetti pubblici (art. 2, comma 5, legge n. 127/1997), si   permetta di consultare direttamente i dati dell'anagrafe della popolazione,   riportati sia nelle schede anagrafiche informatiche, sia in eventuali elenchi   duplicati in data-base di "lavoro".
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL   GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del   Codice, prescrive:
  
    a) alla Regione Lazio, a Laziomatica S.p.a. e   al Comune di Roma di conformare, ove non vi abbiano già provveduto in termini   conformi a quanto indicato, i trattamenti di dati personali alle disposizioni e   ai princìpi sopra richiamati, procedendo all'attuazione delle misure indicate in   motivazione entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente   provvedimento;
  b) a tutti i comuni di adottare tali misure   parimenti necessarie per conformare i trattamenti di dati anagrafici ai principi   richiamati nel presente provvedimento;
  c) dispone che copia del presente provvedimento   sia trasmessa al Ministero della  giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e   decreti, per la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del   Codice.
    Roma, 6 ottobre 2005
  
    IL PRESIDENTE
    Pizzetti
  IL RELATORE
    Pizzetti
  IL SEGRETARIO   GENERALE
    Buttarelli
 
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