Art.64
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi
regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n.
146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.