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apri versione stampabile documento aggiornato il 14/07/2008 12:45:06

VARIAZIONI TESTO UNICO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E PRIVACY.

 

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Art. 29.

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonche' dall'Allegato B).».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalita' semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalita' amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato;

2) la o le finalita' del trattamento;

3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

 
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