Sarà più facile rintracciare le persone disperse   in montagna, almeno quelle che portano con sé un cellulare. Il Garante privacy   ha chiarito che gli organismi di soccorso possono ottenere dalle società   telefoniche i dati relativi alla posizione delle persone in pericolo di vita per   le quali siano state attivate formalmente le ricerche.
Il Soccorso alpino (Corpo nazionale del soccorso   alpino e speleologico, Cnsas) che ha spesso la concreta necessità di localizzare   con urgenza una persona dispersa, potrà dunque avvalersi della possibilità di   utilizzare più rapidamente informazioni concernenti i ponti e le celle attivate   o “agganciate” dal telefono mobile della persona dispersa.
L'Autorità è intervenuta a chiarire che il Codice   della privacy, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o   l'incolumità di una persona, consente alla società telefonica di comunicare  i   dati all'organismo di soccorso, anche senza il consenso   dell'interessato.
Il provvedimento dell'Autorità è stato adottato a   seguito delle richieste provenienti da diversi Comuni che avevano rappresentato   la necessità di poter disporre di queste informazioni. Pur riguardando il   Soccorso alpino, il provvedimento afferma principi suscettibili di essere   applicati, con le dovute cautele, anche in altri casi di soccorso.
I dati dovranno essere utilizzati dagli organismi   di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona   dispersa.
Per quanto riguarda le chiamate di emergenza,   l'Autorità ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo   di chiamate possono comunque  trattare i dati relativi all'ubicazione dei   telefoni relativi a chi chiama, anche quando l'utente o l'abbonato abbiano già   rifiutato o omesso di prestare il consenso.
Per assicurare la massima diffusone del   provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) tra i soggetti   interessati, l'Autorità ha disposto l'invio, oltre che ai Comuni interessati,   anche ai principali operatori di telefonia mobile.
"Rispetto alla salvaguardia della vita umana - ha   commentato Giuseppe Fortunato - non può esserci dubbio nel rintracciare, con la   necessaria celerità, la persona dispersa. Il Garante della privacy, ancora una   volta, rammenta che la normativa sulla privacy, correttamente interpretata, non   è mai impedimento alla tutela dei valori inviolabili del nostro ordinamento. Al   tempo stesso, fuori dalla fattispecie chiaramente definita dal Garante, a   nessuno è permesso controllare i nostri liberi spostamenti".
Fonte Garante Privacy