Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social   network (*)
Autorità proponente: Autorità per   la protezione dei dati e l'accesso alle informazioni dello Stato di Berlino –   Germania
Co-sponsor:
  Commission nationale de l'informatique et des   libertés (CNIL) – Francia
    Autorità federale per la protezione dei dati e   l'accesso alle informazioni – Germania
    Garante per la protezione dei dati   personali – Italia
    Autorità per la privacy – Nuova Zelanda
    Autorità   federale per la protezione dei dati e le informazioni –   Svizzera
Risoluzione
I servizi di social   network (1) sono divenuti estremamente popolari negli ultimi anni. Fra l'altro, si   tratta di servizi che offrono agli abbonati la possibilità di interagire   attraverso profili personali generati autonomamente, il che favorisce la   comunicazione di dati personali relativi agli abbonati, ma anche a soggetti   terzi, in una misura che non ha precedenti. I servizi di social network offrono   una gamma del tutto nuova di opportunità comunicative e di interazione in tempo   reale attraverso ogni possibile tipologia di informazioni, ma l'utilizzo di   questi servizi può comportare rischi per la privacy sia degli utenti sia di   terzi. I dati personali divengono infatti disponibili pubblicamente e in modo   globale, secondo schemi qualitativi e quantitativi che non hanno precedenti,   anche attraverso enormi quantità di foto e video digitali.
C'è il rischio di perdere il controllo   dell'utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in rete. Il fatto che si   tratti di servizi operanti attraverso una "comunità" di utenti può far pensare   che la situazione non sia molto diversa dal condividere informazioni con un   gruppo di amici nel mondo reale; in realtà, le informazioni contenute nel   proprio profilo possono raggiungere l'intera comunità degli abbonati al servizio   – talora in numero di diversi milioni.
Attualmente non vi sono che scarse tutele rispetto   alla riproduzione dei dati personali contenuti nei profili-utente; possono   essere copiati da altri membri della rete, o da terzi non autorizzati esterni   alla rete, e quindi venire utilizzati per costruire profili personali oppure   essere ripubblicati altrove. Talora risulta assai difficile, o addirittura   impossibile, ottenere la totale cancellazione dei propri dati da Internet una   volta che essi siano stati pubblicati. Anche dopo la cancellazione dal sito   originario (ad esempio, un servizio di social network), possono esisterne copie   in mano a soggetti terzi o ai fornitori del servizio di social network. Inoltre,   i dati personali contenuti nei profili possono "filtrare" dalla rete se sono   indicizzati da un motore di ricerca, mentre alcuni fornitori di questi servizi   consentono a terzi di accedere ai dati relativi agli utenti attraverso API   (interfacce di programmazione applicazioni), cosicché tali soggetti terzi sono   liberi di disporre dei dati in questione.
Fra gli esempi di utilizzo ulteriore dei dati,   possiamo citare la prassi invalsa presso molti uffici del personale di varie   aziende di ricercare i profili-utente relativi a candidati all'assunzione o   singoli dipendenti. Secondo quanto riferito dalla stampa, un terzo dei   responsabili delle risorse umane ammette di utilizzare informazioni tratte da   servizi di social network, ad esempio per verificare o completare le   informazioni fornite dai candidati all'assunzione.
Le informazioni contenute nei profili-utente e i   dati di traffico sono utilizzati anche dai fornitori di servizi di social   network per l'invio di messaggi mirati di marketing ai rispettivi   utenti.
E' molto probabile che in futuro si manifestino   altre modalità di utilizzo dei dati contenuti nei profili-utente.
Fra gli altri rischi specifici per la privacy e la   sicurezza già oggi individuati, possiamo ricordare l'incremento del rischio di   furti di identità favorito dalla diffusa disponibilità dei dati personali   contenuti nei profili-utente e dalla "cattura" di tali profili ad opera di terzi   non autorizzati. La 30ma Conferenza Internazionale delle autorità per la   protezione dei dati e della privacy ricorda che tali rischi hanno già formato   oggetto di analisi nel documento "Relazione e Linee-Guida sulla Privacy nei   Servizi di Social Network ("Memorandum di Roma")" adottato durante la 43ma   riunione dell'International Working Group on Data Protection in   Telecommunications (3-4 marzo 2008), nonché nel Position Paper n. 1 dell'ENISA   dedicato a "Security Issues and Recommendations for Online Social Networks"   (ottobre 2007).
Le Autorità per la protezione dei dati e della   privacy riunitesi in occasione della Conferenza Internazionale sono convinte, in   primo luogo, della necessità di condurre un'approfondita campagna informativa   che investa tutti i soggetti pubblici e privati: dalle autorità di governo alle   istituzioni scolastiche, dai fornitori di servizi di social network alle   associazioni di utenti e consumatori, nonché le stesse autorità, al fine di   prevenire i molteplici rischi associati all'utilizzo dei servizi di social   network.
Raccomandazioni
Tenuto conto   della particolare natura dei servizi in oggetto, e dei rischi per la privacy   delle persone nel breve e nel lungo periodo, la Conferenza sottopone le seguenti   raccomandazioni agli utenti ed ai fornitori di servizi di social   network:
Utenti dei servizi di social   network
I soggetti interessati al benessere degli utenti dei servizi   di social network, ivi compresi i fornitori di tali servizi, i governi, e le   autorità per la protezione dei dati, dovrebbero contribuire ad educare gli   utenti alla tutela dei dati personali che li riguardano, trasmettendo i messaggi   di seguito indicati:
1. Pubblicazione delle   informazioni
  Gli utenti di servizi di social network dovrebbero   valutare con attenzione se e in quale misura pubblicare dati personali in un   profilo creato su tali servizi. Occorre tenere presente che le informazioni o le   immagini pubblicate potrebbero riemergere in tempi successivi – ad esempio, in   occasione della presentazione di una domanda d'impiego. Soprattutto, i minori   dovrebbero evitare di fornire l'indirizzo o il numero telefonico di   casa.
  Sarebbe opportuno valutare se utilizzare nel profilo uno pseudonimo   anziché il nome reale. Tuttavia, gli utenti devono ricordare che la tutela   offerta dall'utilizzo di pseudonimi è piuttosto limitata, in quanto altri   potrebbero individuare chi vi si cela dietro.
2. La privacy degli altri
Gli   utenti devono rispettare la privacy altrui. Occorre particolare attenzione se si   pubblicano dati personali relativi a soggetti terzi (comprese foto con o senza   didascalie o etichette) senza il consenso di tali soggetti.
Fornitori dei servizi di social   network
I fornitori dei servizi di social network sono tenuti ad   operare nell'interesse delle persone che utilizzano i loro servizi. Oltre a   rispettare la normativa in materia di protezione dei dati, dovrebbero mettere in   pratica anche le raccomandazioni di seguito indicate:
1. Norme e standard in materia di   privacy
I fornitori devono rispettare gli standard in materia di   privacy vigenti nei Paesi ove operano. A tale scopo, dovrebbero consultarsi, se   necessario, con le autorità per la protezione dei dati.
2. Informazioni relative agli   utenti
I fornitori dei servizi di social network devono informare   gli utenti in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano,   secondo modalità trasparenti e corrette. Inoltre, devono fornire informazioni   veritiere e comprensibili sulle conseguenze derivanti dalla pubblicazione di   dati personali in un profilo, nonché sugli altri rischi in materia di sicurezza   e sulla possibilità che soggetti terzi (comprese, ad esempio, le forze   dell'ordine) accedano legalmente a tali dati. L'informativa deve indicare anche   le modalità per una corretta gestione dei dati personali relativi a terzi che   siano contenuti nei singoli profili-utente.
3. Controllo da parte degli utenti sui   dati che li riguardano
  E' necessario che i fornitori potenzino   ulteriormente la capacità degli utenti di decidere l'utilizzo dei dati contenuti   nei rispettivi profili per quanto riguarda i membri della comunità. Devono   consentire agli utenti di limitare la visibilità dell'intero profilo, nonché di   singoli dati contenuti nel profilo o ottenuti attraverso funzioni di ricerca   messe a disposizione della comunità.
  Inoltre, i fornitori devono consentire   agli utenti di decidere sugli utilizzi ulteriori dei dati di traffico e dei dati   contenuti nei rispettivi profili – ad esempio, per quanto riguarda attività di   marketing. Come minimo, devono offrire la possibilità di negare il consenso   (opt-out) rispetto all'utilizzo dei dati non sensibili contenuti nel profilo, e   prevedere un consenso previo (opt-in) rispetto all'utilizzo di dati di natura   sensibile contenuti nel profilo (ad esempio, dati relativi ad opinioni politiche   o all'orientamento sessuale) nonché rispetto ai dati di traffico.
4. Impostazioni di default orientate alla   privacy
Inoltre, i fornitori devono prevedere impostazioni di   default orientate a favorire la privacy degli utenti per quanto riguarda le   informazioni contenute nei singoli profili. Le impostazioni di default sono   essenziali ai fini della tutela della privacy; è noto come solo una minoranza   degli utenti che aderiscono ad un determinato servizio si preoccupi di   modificare tali impostazioni. Le impostazioni in oggetto devono essere   particolarmente restrittive se il servizio di social network è destinato o   rivolto a minori.
5. Sicurezza
I fornitori   devono continuare a potenziare e garantire la sicurezza dei sistemi informativi,   impedendo accessi abusivi ai profili-utente, utilizzando standard riconosciuti   per quanto concerne la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle   rispettive applicazioni, e ricorrendo a verifiche e certificazioni   indipendenti.
6. Diritti di accesso
  I   fornitori devono riconoscere alle persone (siano esse membri del servizio o   meno) il diritto di accedere e, se necessario, apportare modifiche a tutti i   dati personali detenuti dai fornitori stessi.
7. Cancellazione dei   profili-utente
  I fornitori devono permettere agli utenti di recedere   facilmente dal servizio, cancellando il rispettivo profilo ed ogni contenuto o   informazione da essi pubblicato attraverso il servizio di social   network.
8. Utilizzo di pseudonimi
  I   fornitori devono consentire la creazione e l'utilizzo, in via opzionale, di   profili basati su pseudonimi e promuovere il ricorso a tale modalità   opzionale.
9. Accesso da parte di soggetti   terzi
I fornitori devono prendere misure atte ad impedire che   soggetti terzi possano raccogliere attraverso dispositivi di spidering e/o   scaricare (o raccogliere) in massa i dati contenuti nei   profili-utente.
10. Indicizzazione dei   profili-utente
I fornitori devono garantire che i dati relativi agli   utenti siano navigabili da parte dei motori di ricerca soltanto con il previo   consenso espresso ed informato da parte del singolo utente. Deve essere prevista   per default la non-indicizzazione dei profili-utente da parte dei motori di   ricerca.
 
(*) Traduzione non   ufficiale
    (1) "Un servizio di rete sociale   (social network) consiste in via primaria nella costruzione e nella verifica di   reti sociali online rivolte a comunità di soggetti che condividono interessi e   attività, o che sono interessati ad esplorare gli interessi e le attività altrui   […]. Si tratta di servizi che, per la massima parte, sono gestiti attraverso il   web ed offrono diverse modalità di interazione fra gli utenti […]." Tratto da   Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
Fonte Garante Privacy