Art.12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 gennaio 1990":
b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalita' indicate nell'articolo 1;
c) nell'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale e' determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme gia' corrisposte non sono state impiegate per finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' in relazione alla quale si e' verificato l'evento lesivo ".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.