Testi Normativi - d.lgs.81/08 | 
                    
                  
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                      Articoli dal 129 al 160 di 307 | 
                    
                  
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            09/04/2008 
              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.213   Campo di applicazione   1. Il  presente  capo  stabilisce prescrizioni minime di protezione   dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che possono    derivare,   dall'esposizione   alle   radiazioni   ottiche artificiali  durante  il  lavoro  con  particol... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.214   Definizioni   1.  Agli  effetti delle disposizioni del presente capo si intendono   per:   a)  radiazioni  ottiche:  tutte  le  radiazioni elettromagnetiche   nella  gamma  di  lunghezza  d'onda  compresa  tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro   delle   radiazioni   ottiche  si  su... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.215   Valori limite di esposizione   1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono   riportati nell'allegato XXXVII, parte I.   2.  I  valori  limite  di  esposizione per le radiazioni laser sono   riportati nell'allegato XXXVII, parte II.... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.216   Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi   1.  Nell'ambito  della  valutazione  dei rischi di cui all'articolo   181,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando necessario, misura e/o calcola  i  livelli  delle  radiazioni  ottiche  a cui possono essere esposti i l... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.217   Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi   1.  Se  la  valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,   lettera  a),  mette  in  evidenza  che  i valori limite d'esposizione possono  essere  superati,  il  datore di lavoro definisce e attua un programma  d'a... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo V  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
                  Art.218   Sorveglianza sanitaria   1. La  sorveglianza  sanitaria  viene effettuata periodicamente, di   norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risu... [apri]  | 
          
                    
                      
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          219
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              Capo VI  Sanzioni 
                  Art.219   (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)   1. Il datore di lavoro e' punito:   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a   6.400  euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5,... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro   Sezione I  MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
                  Art.22   Obblighi dei progettisti   1.  I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti   rispettano  i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono   attrezzature,   componenti  e  dis... [apri]  | 
          
                    
                      
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            09/04/2008 
              Capo VI  Sanzioni 
                  Art.220   (( (Sanzioni a carico del medico competente)   1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con   l'ammenda  da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.))... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.221   Campo di applicazione   1.  Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione   dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che derivano,  o  possono  derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici presenti  sul  luogo  di  lavoro  o  come risul... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.222   Definizioni   1. Ai fini del presente capo si intende per:   a) agenti  chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da   soli   sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato  naturale  o  ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.223   Valutazione dei rischi   1.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro   determina  ((...))  preliminarmente  l'eventuale  presenza  di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.224   Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 15,  i  rischi   derivanti  da  agenti  chimici  pericolosi  devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:   a) progettazione  e organizzaz... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.225   Misure specifiche di protezione e di prevenzione   1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e   della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora  la natura dell'attivita' lo ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.226   Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze   1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,   nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  81  d... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.227   Informazione e formazione per i lavoratori   1.  Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore   di  lavoro  garantisce  che  i  lavoratori  o  i  loro rappresentanti dispongano di:   a) dati   ottenuti   attraverso  la  valutazione  del  rischio  e   ulter... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.228   Divieti   1.  Sono  vietate  la  produzione, la lavorazione e l'impiego degli   agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.   2.  Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un   preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la c... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.229   Sorveglianza sanitaria   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 224, comma 2, sono   sottoposti  alla  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo 41 i lavoratori  esposti  agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono  ai  criteri  per  la  classificazi... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro   Sezione I  MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
                  Art.23   Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori   1.  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la vendita, il noleggio e la   concessione   in  uso  di  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi  di protezione  individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative  e regolamentari ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.230   Cartelle sanitarie e di rischio   1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui   all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto  previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore   interessato   tutte   le... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.231   Consultazione e partecipazione dei lavoratori   1.  La  consultazione  e  partecipazione  dei lavoratori o dei loro   rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui all'articolo 50.... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE  Capo I  Protezione da agenti chimici 
                  Art.232   Adeguamenti normativi   1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e   della  salute,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  e'  istituito  senza  nuovi o maggior... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo II  Protezione da agenti cancerogeni e mutageni  Sezione I  Disposizioni generali 
                  Art.233   Campo di applicazione   1.  Fatto  salvo  quanto previsto per le attivita' disciplinate dal   capo  III  e  per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste   dal   trattato   che   istituisce   la  Comunita'  europea dell'energia  atomica,  le  norme  del presente... [apri]  | 
          
                    
                      
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            09/04/2008 
              Capo II  Protezione da agenti cancerogeni e mutageni  Sezione I  Disposizioni generali 
                  Art.234   Definizioni   1. Agli effetti del presente decreto si intende per:   a) agente cancerogeno:   1)   una   sostanza  che  risponde  ai  criteri  relativi  alla   classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del   decreto  legislativo  3 febbraio  1997,... [apri]  | 
          
                    
                      
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            09/04/2008 
              Sezione II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.235   Sostituzione e riduzione   1.  Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente   cancerogeno   o   mutageno   sul   luogo  di  lavoro  in  particolare sostituendolo,  se  tecnicamente  possibile,  con  una  sostanza o un preparato  o  un  procedimento  che  nelle  ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Sezione II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.236   Valutazione del rischio   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo 235,  il datore di   lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o  mutageni,  i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.   2.   Detta   valuta... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Sezione II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.237   Misure tecniche, organizzative, procedurali   1. Il datore di lavoro:   a) assicura,  applicando  metodi  e procedure di lavoro adeguati,   che  nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti  cancerogeni  o  mutageni  non superiori alle necessita' dell... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Sezione II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.238   Misure tecniche   1. Il datore di lavoro:   a) assicura  che  i  lavoratori  dispongano  di  servizi igienici   appropriati ed adeguati;   b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti   protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;   ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Sezione II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.239   Informazione e formazione   1.  Il  datore  di  lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle   conoscenze  disponibili,  informazioni  ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:   a) gli   agenti   cancerogeni   o  mutageni  presenti  nei  cicli   lavorativi,  la ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro   Sezione I  MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
                  Art.24   Obblighi degli installatori   1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro   o  altri  mezzi  tecnici,  per  la  parte  di loro competenza, devono attenersi  alle  norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbrica... [apri]  | 
          
                    
                      
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