Testi Normativi - d.lgs.81/08 | 
                    
                  
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                      Articoli dal 193 al 224 di 307 | 
                    
                  
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          271
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.271   Valutazione del rischio   1.  Il  datore  di  lavoro,  nella  valutazione  del rischio di cui   all'articolo 17,  comma 1,  tiene  conto  di  tutte  le  informazioni disponibili  relative  alle  caratteristiche  dell'agente biologico e delle modalita' lavorative, ed in particolare... [apri]  | 
          
                    
                      
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          272
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.272   Misure tecniche, organizzative, procedurali   1.  In  tutte  le  attivita'  per  le  quali  la valutazione di cui   all'articolo  271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori il datore  di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizi... [apri]  | 
          
                    
                      
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          273
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.273   Misure igieniche   1.  In  tutte  le  attivita'  nelle  quali  la  valutazione  di cui   all'articolo  271  evidenzia  rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:   a)   i   lavoratori  dispongano  dei  servizi  sanitari  adeguati   provvisti di do... [apri]  | 
          
                    
                      
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          274
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.274   Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie   1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in   sede  di  valutazione  dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile  presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali... [apri]  | 
          
                    
                      
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          275
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.275   Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari   1.  Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI,   punto  6,  nei  laboratori  comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi  2,  3  o  4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali   destinati... [apri]  | 
          
                    
                      
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          276
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.276   Misure specifiche per i processi industriali   1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII,   punto  6,  nei  processi  industriali  comportanti  l'uso  di  agenti biologici  dei  gruppi  2,  3  e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente  scelte  ... [apri]  | 
          
                    
                      
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          277
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.277   Misure di emergenza   1. Se si verificano incidenti che possono provocare la  dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la  zona  interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necess... [apri]  | 
          
                    
                      
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          278
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.278   Informazioni e formazione   1.   Nelle   attivita'   per   le   quali  la  valutazione  di  cui   all'articolo 271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori, il datore  di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,  informazioni  ed  istruzioni,... [apri]  | 
          
                    
                      
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          279
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            09/04/2008 
              Capo III  Sorveglianza sanitaria 
                  Art.279   Prevenzione e controllo   ((1.  Qualora  l'esito  della  valutazione del rischio ne rilevi la   necessita'  i  lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.))   2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico ... [apri]  | 
          
                    
                      
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          28
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            09/04/2008 
              Sezione II  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
                  Art.28   Oggetto della valutazione dei rischi   1. La valutazione di cui all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e  delle  sostanze  o dei preparati  chimici  impiegati,  nonche'  nella  sistemazione  dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutt... [apri]  | 
          
                    
                      
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          280
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            09/04/2008 
              Capo III  Sorveglianza sanitaria 
                  Art.280   Registri degli esposti e degli eventi accidentali   1.  I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del   gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per  ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di e... [apri]  | 
          
                    
                      
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          281
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            09/04/2008 
              Capo III  Sorveglianza sanitaria 
                  Art.281   Registro dei casi di malattia e di decesso   1.  Presso  l'ISPESL  e'  tenuto  un  registro dei casi di malattia   ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.   2.  I  medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private,   che  refertano  i casi di ... [apri]  | 
          
                    
                      
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          282
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            09/04/2008 
              Capo IV  Sanzioni 
                  Art.282   (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)   1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o   con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.   2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:  [apri]  | 
          
                    
                      
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          283
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            09/04/2008 
              Capo IV  Sanzioni 
                  Art.283   (( (Sanzioni a carico dei preposti)   1.  Con  riferimento  alle previsioni di cui al presente titolo, il   preposto  e'  punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400  a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278... [apri]  | 
          
                    
                      
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          284
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            09/04/2008 
              Capo IV  Sanzioni 
                  Art.284   (( (Sanzioni a carico del medico competente)   1.  Il  medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o   con  l'ammenda  da  300  a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.))... [apri]  | 
          
                    
                      
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          285
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            09/04/2008 
              Capo IV  Sanzioni 
                  Art.285   (( (Sanzioni a carico dei lavoratori)   1. I lavoratori sono puniti:   a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro   per la violazione dell'articolo 277, comma 3;   b)  con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a   400 euro per la v... [apri]  | 
          
                    
                      
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          286
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            09/04/2008 
              Capo IV  Sanzioni 
                  Art.286   (( (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)   1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.))... [apri]  | 
          
                    
                      
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          287
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            09/04/2008 
              Titolo XI  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  Capo I  Disposizioni generali 
                  Art.287   Campo di applicazione   1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della   sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.   2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lav... [apri]  | 
          
                    
                      
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          288
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            09/04/2008 
              Titolo XI  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  Capo I  Disposizioni generali 
                  Art.288   Definizioni   1.  Ai  fini  del  presente  titolo,  si  intende  per:  "atmosfera   esplosiva"  una  miscela  con  l'aria,  a condizioni atmosferiche, di sostanze  infiammabili  allo  stato  di gas, vapori, nebbie o polveri ((in  cui,  dopo  accensione,  la combustione si propaga ... [apri]  | 
          
                    
                      
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          289
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.289   Prevenzione e protezione contro le esplosioni   1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le   esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le   misure   tecniche ... [apri]  | 
          
                    
                      
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          29
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            09/04/2008 
              Sezione II  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
                  Art.29   Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi   1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed  elabora  il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,   lettera   a),   in collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e protezione e il med... [apri]  | 
          
                    
                      
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          290
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.290   Valutazione dei rischi di esplosione   1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,   il  datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:   a) probabilita' e durata della presenza di... [apri]  | 
          
                    
                      
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          291
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.291   Obblighi generali   1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei   lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinche':   a) dove pos... [apri]  | 
          
                    
                      
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          292
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.292   Coordinamento   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal Titolo IV per i cantieri   temporanei  e  mobili,  qualora  nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori  di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo.   2.  ((... [apri]  | 
          
                    
                      
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            09/04/2008 
              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.293   Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive   1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato   XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.   2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1   siano applicate le pres... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.294   Documento sulla protezione contro le esplosioni   1.  Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  290 il   datore  di  lavoro  provvede  a  elaborare  e  a tenere aggiornato un documento,   denominato:   "documento   sulla  protezione  contro  le esplosioni".   2. ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.295   Termini per l'adeguamento   1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi   atmosfere  esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003, devono  soddisfare,  a  decorrere da tale d... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo II  Obblighi del datore di lavoro 
                  Art.296   Verifiche   1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  le  installazioni   elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e  IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobr... [apri]  | 
          
                    
                      
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              ((Capo III  Sanzioni)) 
                  Art.297   (( (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)   1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o   con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.   2.  Il  datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da <... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo XII  DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE 
                  Art.298   Principio di specialita'   1.  Quando  uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista   dal  titolo  I  e  da  una  o  piu' disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.... [apri]  | 
          
                    
                      
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