Testi Normativi - d.lgs.81/08 | 
                    
                  
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                      Articoli dal 289 al 307 di 307 | 
                    
                  
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.82   Lavori sotto tensione   1.  E'  vietato  eseguire  lavori  sotto tensione. Tali lavori sono   tuttavia  consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o)) quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle... [apri]  | 
          
                    
                      
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          83
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.83   Lavori in prossimita' di parti attive   1.  Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza   di  linee  elettriche))  o di impianti elettrici con parti attive non protette,  o  che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente  protette, e co... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.84   Protezioni dai fulmini   1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli   impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini ((...)) realizzati secondo le norme ((tecniche)).... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.85   Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature   1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli   impianti,  le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati   dall'innesco   elettrico  di  atmosfere  potenzialmente esplosive   ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.86   (( (Verifiche e controlli)   1.  Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della   Repubblica   22  ottobre  2001,  n.  462,  in  materia  di  verifiche periodiche,  il  datore  di  lavoro  provvede  affinche' gli impianti elettrici   e   gli   impianti   di   prote... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo III  Impianti e apparecchiature elettriche 
                  Art.87   (( (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)   1.  Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a   sei  mesi  o  con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.   2.  Il ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.88   Campo di applicazione   1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative  alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza  dei  lavoratori nei cantieri temporanei o  mobili  quali  definiti  all'articolo  89, comma 1, lettera a).   2. Le disposizioni del pres... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.89   Definizioni   1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si   intendono per:   a)   cantiere   temporaneo   o  mobile,  di  seguito  denominato:   "cantiere":  qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' ri... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Capo II  Sistema istituzionale 
                  Art.9   Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   1.  L'ISPESL,  l'INAIL  e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con   competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le  proprie  attivita', anche di consulenza, in una logica... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.90   Obblighi del committente o del responsabile dei lavori   ((1.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, nelle fasi di   progettazione  dell'opera,  si  attiene  ai  principi  e  alle misure generali  di  tutela  di  cui  all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle s... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.91   Obblighi del coordinatore per la progettazione   1. Durante la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della richiesta di presentazione delle  offerte,  il  coordinatore  per  la progettazione:   a) redige il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.92   Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori   1.   Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore  per   l'esecuzione dei lavori:   a)  verifica,  con opportune azioni di coordinamento e controllo,   l'applicazione,  da  parte  delle imprese esecutrici e ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.93   Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori   1.  Il  committente  e'  esonerato  dalle  responsabilita' connesse   all'adempimento  degli  obblighi limitatamente all'incarico conferito al  responsabile  dei lavori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009,N.1... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.94   Obblighi dei lavoratori autonomi   1.  I  lavoratori  autonomi che esercitano la propria attivita' nei   cantieri,  fermo  restando  gli  obblighi  di cui al presente decreto legislativo,  si  adeguano  alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.95   Misure generali di tutela   1.   I   datori   di   lavoro  delle  imprese  esecutrici,  durante   l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo  15  e  curano,  ciascuno per la parte di competenza, in particolare:   a)  il  mantenimento  del ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.96   Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti   1.  I  datori  di  lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese   esecutrici,  anche  nel  caso  in  cui  nel  cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:   a)   adottano   le  m... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.97   Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria   1.  Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria ((verifica le   condizioni  di))  sicurezza dei lavori affidati ((e l'applicazione.)) delle  disposizioni  e  delle  prescrizioni  del piano di sicurezza e coordinamento. ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.98   Requisiti professionali  del  coordinatore  per  la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori   1.  Il  coordinatore  per  la  progettazione  e il coordinatore per   l'esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in possesso ((di uno)) dei seguenti requisiti:   a)  ... [apri]  | 
          
                    
                      
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              Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  Capo I  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
                  Art.99   Notifica preliminare   1.  Il  committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio   dei  lavori,  trasmette  all'azienda  unita'  sanitaria locale e alla direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competenti  la notifica   preliminare   elaborata  conformemente... [apri]  | 
          
                    
                      
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