Un utente lamentava la ricezione sulla propria mail di una newsletter a carattere promozionale proveniente dall'indirizzo di posta elettronica di una società che opera nell'e-commerce di articoli medicali. La comunicazione, giunta all'utente dopo l'acquisto on line di alcuni prodotti sul sito della società, era stata inviata senza che avesse fornito un esplicito e specifico consenso al ricevimento di materiale pubblicitario.
Dalle verifiche effettuate dall'Autorità sul sito dell'azienda è emerso che gli utenti non solo non potevano esprimere uno specifico consenso per le finalità di marketing ma erano per di più impossibilitati a procedere all'acquisto di un prodotto senza aver prima fornito un generico consenso al "trattamento dei dati personali". Inoltre, è risultato che anche l'informativa fornita dalla società presentava profili di inidoneità, non specificando le modalità di contatto per lo svolgimento di attività a contenuto promozionale.
Il Garante ha quindi vietato alla società l'ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali raccolti in assenza di idonea informativa e di consenso legittimamente manifestato, imponendole, inoltre, la riformulazione del form con il quale si chiede il consenso, l'integrazione del testo con le modalità utilizzate per il contatto promozionale e, infine, l'adozione delle misure opportune affinché la manifestazione del consenso da parte degli interessati al trattamento per finalità di marketing non sia condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquisto tramite sito web.
L'Autorità si è riservata di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l'inidonea informativa e il consenso per l'utilizzo dei dati a fini di marketing.
FONTE GARANTE PRIVACY