Registro dei provvedimenti
n. 135 del 9 lugio 2020
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
PREMESSO
1. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto interministeriale attuativo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, e modificato dal recentissimo decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ancora in fase di conversione.
Lo schema di decreto si propone di definire le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del c.d. “buono mobilità” di cui al “Programma sperimentale buono mobilità” istituito dal citato articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, così come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020.
RILEVATO
2. Lo schema di decreto – che si compone di 16 articoli – dopo le disposizioni generali prevede, al Capo II, la disciplina del programma sperimentale “buono mobilità” per l’anno 2020 (artt. 3, 4, 5 e 6), al Capo III la disciplina sperimentale del “buono rottamazione” (artt. 7, 8 e 9) e al Capo IV le diposizioni comuni ai due “bonus”.
L’articolo 1 dello schema definisce le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del buono mobilità di cui al predetto “Programma sperimentale” che prevede - al fine di ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti- in favore dei residenti (maggiorenni) nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un “buono mobilità” pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.
Con particolare riferimento al “buono rottamazione”, l’articolo 7 prevede che i beneficiari siano i residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 de1 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi; il bonus è ammesso anche a favore di persone conviventi; per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette.
La gestione del programma avverrà attraverso una applicazione web, accessibile sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla quale i beneficiari dovranno registrarsi; l’identità dei richiedenti il beneficio, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, sarà accertata attraverso il Sistema pubblico di identità digitale — SPID, gestito da AGID (artt. 5 e 9). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale disciplina è finalizzata a garantire la condivisione dei dati anagrafici dei beneficiari accertati attraverso SPID, nonché l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita presso cui è possibile utilizzare il buono mobilità.
Lo schema precisa inoltre che all’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il requisito della propria residenza in uno dei Comuni indicati e, eventualmente, la condizione di convivente (artt. 5, comma 3 e 9, comma 3).
Lo schema di decreto prevede, poi, all’articolo 12, che l’Amministrazione responsabile per l’attuazione del decreto è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvarrà: di SOGEI al fine di sviluppare e gestire una piattaforma informatica per l’erogazione del buono mobilità ai beneficiari, anche attraverso il riuso delle applicazioni informatiche già realizzate in favore della pubblica amministrazione; della CONSAP per la gestione delle attività di riscontro delle fatture e della relativa liquidazione; nonché delle società in house del Ministero per le attività di verifica di congruità dei codici ATECO, della tipologia di servizi offerti e di beni venduti e per le attività necessarie ai fini del monitoraggio mediante l’elaborazione periodica di rapporti dettagliati su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.
Di particolare interesse, infine, è l’articolo 15 dello schema che detta la disciplina del trattamento dei dati personali. In esso si dispone che il Ministero, titolare del trattamento dei dati, assicura che il trattamento avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo del “buono mobilità”; SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all’articolo 12 sono indicati come responsabili del trattamento dei dati personali. A tal fine, il Ministero provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’articolo 28 del Regolamento e disciplina, sentito il Garante, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra titolare e responsabili del trattamento.
RITENUTO
3. Lo schema di decreto - già sottoposto al Garante in una prima versione nel marzo del 2020 - è stato da ultimo modificato tenendo conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso di incontri di lavoro e di contatti anche informali intercorsi con i competenti uffici del ministero.
Le osservazioni dell’Autorità hanno riguardato, in particolare, le modalità di accesso all’applicazione web predisposta dal Ministero e le procedure di presentazione della domanda da parte dei potenziali beneficiari, nonché l’accertamento dei dati di questi ultimi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Sono state fornite poi indicazioni sul monitoraggio del Programma da parte del Ministero e, soprattutto, sulle linee di responsabilità soggettiva rispetto al trattamento dei dati (art. 15).
In ragione delle modifiche apportate, lo schema è nel suo complesso conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati.
Residua soltanto l’opportunità di un perfezionamento del testo nella parte in cui prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive che devono essere rese dai beneficiari al momento della richiesta del bonus (art. 5, comma 3, e art. 9, comma 3), al fine di esplicitare ove possibile - come già evidenziato per le vie informali - le modalità e i soggetti presso i quali il Ministero procede ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati (che sembrano essere la residenza in determinati comuni e lo stato di convivenza), al fine di garantire il rispetto del principio di liceità e trasparenza nei confronti degli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) e art. 6, par. 3, lett. b) Reg.). Si raccomanda, in ogni caso, che tali indicazioni siano rese nell’informativa dovuta agli interessati (art. 13 Reg.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di decreto interministeriale attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante la disciplina del c.d. “buono mobilità”.
Roma, 9 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia