Il 9 e il 10 luglio, le autorità garanti della protezione dei dati del SEE e il Garante europeo della protezione dei dati, riuniti in seno al comitato europeo per la protezione dei dati, hanno tenuto la dodicesima sessione plenaria.
Nel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi.
Linee-guida sulla videosorveglianza
Il comitato ha adottato linee-guida sulla videosorveglianza, che chiariscono in quali termini il regolamento generale sulla protezione dei dati si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a garantire l'applicazione coerente del RGPD in materia. Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano, tra l'altro, la liceità del trattamento, l'applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi. Le linee-guida saranno oggetto di una consultazione pubblica.
Risposta congiunta di EDPB e GEPD alla Commissione LIBE sulle implicazioni del CLOUD Act statunitense
Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato una risposta congiunta con il GEPD alla richiesta formulata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) di una valutazione giuridica dell'impatto del CLOUD Act statunitense sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati e del mandato per la negoziazione di un accordo UE-USA sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il CLOUD Act consente alle autorità di contrasto degli Stati Uniti di esigere la divulgazione di dati da parte dei prestatori di servizi negli Stati Uniti, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono conservati.
Il Comitato europeo per la protezione dei dati e il GEPD sottolineano che un accordo globale tra l'UE e gli Stati Uniti in materia di accesso transfrontaliero alle prove elettroniche, contenente solide garanzie procedurali e sostanziali per i diritti fondamentali, sembra lo strumento più adeguato per garantire il necessario livello di protezione delle persone nell'UE e la certezza del diritto per le imprese.
Parere ai sensi dell’Articolo 64 del regolamento generale sulla protezione dei dati relativo alle clausole contrattuali tipo per i responsabili del trattamento di cui all'articolo 28.8 del regolamento stesso, presentate dall’autorità danese.
Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il parere sul progetto di clausole contrattuali tipo (SCC) per la disciplina dei trattamenti svolti da un responsabile del trattamento, sottopostogli dall'autorità di controllo danese. Il parere, che è il primo a essere reso in materia, mira a garantire l'applicazione coerente dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati, riguardante i responsabili del trattamento. In esso, il comitato ha formulato diverse raccomandazioni che devono essere tenute in conto al fine di conferire al progetto di SCC dell’autorità danese lo status di clausole contrattuali tipo. Se tutte le raccomandazioni saranno attuate, l’autorità di controllo danese potrà utilizzare il presente progetto di accordo come clausole contrattuali tipo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Parere ai sensi dell’Articolo 64 del regolamento generale sulla protezione dei dati relativo ai criteri di accreditamento per gli organismi di controllo dei codici di condotta, presentati dall’autorità austriaca
In seguito alla presentazione da parte dell’autorità di controllo austriaca di un progetto di decisione sui criteri per l'accreditamento degli organismi di controllo dei codici di condotta, il comitato ha adottato il relativo parere. Il comitato ha convenuto che tutti i codici applicabili alle autorità e agli organismi non pubblici sono tenuti a prevedere la presenza di organismi di controllo accreditati conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati.
Parere ai sensi dell’Articolo 64 del regolamento generale sulla protezione dei dati sulla competenza di un’autorità di controllo in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico
Il Comitato ha adottato un parere sulla competenza di un'autorità di controllo al modificarsi delle circostanze relative allo stabilimento principale o allo stabilimento unico. Ciò può verificarsi quando lo stabilimento principale viene trasferito in un altro Stato all'interno del SEE, quando uno stabilimento principale viene trasferito nel SEE da un paese terzo o quando cessa di esistere uno stabilimento principale o unico nel SEE. In tali circostanze, il Comitato è del parere che la competenza dell'autorità di controllo capofila (LSA) possa essere trasferita a un'altra autorità di controllo. In questo caso continuerà ad applicarsi la procedura di cooperazione di cui all'articolo 60 e la nuova LSA sarà obbligata a cooperare con la precedente LSA e con le altre autorità interessate al fine di raggiungere un consenso. Il trasferimento di competenza può avvenire fin quando l'autorità di controllo competente non abbia assunto una decisione definitiva.
Parere congiunto di Comitato e GEPD relativo alla eHDSI
Il Comitato ha adottato un parere congiunto con il GEPD sugli aspetti di protezione dati relativi al trattamento dei dati dei pazienti nell'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth (eHDSI). Si tratta del primo parere congiunto del Comitato e del GEPD adottato in risposta a una richiesta della Commissione europea ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2018/1725 sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organi dell'UE. Nel loro parere, il Comitato e il GEPD ritengono che, in questa specifica situazione e rispetto al trattamento concreto dei dati dei pazienti all'interno dell'eHDSI, non sussistano motivi per dissentire dalla valutazione condotta dalla Commissione europea in merito al rispettivo ruolo all'interno dell'eHDSI, ossia quello di responsabile del trattamento. Inoltre, il parere congiunto sottolinea la necessità di garantire che tutti gli obblighi incombenti sulla Commissione in quanto responsabile dello specifico trattamento, come definiti nella legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, siano fissati chiaramente nella pertinente legge di attuazione.
Elenco dei trattamenti soggetti a obblighi di valutazione di impatto presentato da Cipro
Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato un parere sull'elenco dei trattamenti soggetti all’obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati presentatogli da Cipro. Tali elenchi costituiscono uno strumento importante per l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati in tutto il SEE. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati è un processo che contribuisce a individuare e mitigare i rischi per la protezione dei dati che potrebbero ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Parere ai sensi dell’Articolo 64 del regolamento generale sulla protezione dei dati sugli elenchi dei trattamenti sottratti all’obbligo di valutazione d’impatto conformemente all‘Articolo 35.5, presentati da FR, SP e CZ
Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il parere sugli elenchi a norma dell'articolo 35.5 presentatigli dalle autorità di controllo francese, spagnola e ceca.
Raccomandazione relativa all'elenco dei trattamenti soggetti a obblighi di valutazione d’impatto presentato dal GEPD a norma dell'articolo 39.4 del regolamento n. 2018/1725
Il Comitato ha adottato una raccomandazione sull'elenco redatto ai sensi dell’Art. 39, paragrafo 4, del regolamento 2018/1725 trasmessogli dal GEPD. Il GEPD è tenuto a consultare il comitato europeo per la protezione dei dati prima di procedere all'adozione di tali elenchi, nella misura in cui tali elenchi "si riferiscono alle operazioni di trattamento da parte di un responsabile del trattamento che agisce congiuntamente con uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione" (articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725). Analogamente agli elenchi relativi agli obblighi di valutazione di impatto previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, l'elenco del GEPD indica ai titolari quei trattamenti che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
FONTE GARANTE PRIVACY