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l Garante della privacy ha emesso un’ordinanza d’ ingiunzione a Fastweb per le violazioni già rilevate in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
Dopo le ispezioni effettuate in loco, il Garante ha accertato che i call center di Fastweb spesso contattavano clienti o potenziali clienti senza il loro consenso a ricevere proposte commerciali, chiamando più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing inoltre, aveva proceduto alla profilazione di alcune categorie di clienti (ad esempio quelli anziani o basso spendenti) senza aver prima acquisito il loro consenso informato e senza avere effettuato una notificazione completa al Garante.
Altre criticità, emerse nel corso dell’istruttoria, erano riferibili allo scarso controllo posto in essere da Fastweb sulle pratiche di telemarketing aggressivo adottate dalla propria rete di vendita.
All’esito dell’accertamento, il Garante aveva contestato alla compagnia telefonica sia le violazioni relative all’informativa, al consenso e alla profilazione, sia l’ipotesi di maggiore gravità, in quanto commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensione.
In merito alle prime violazioni, Fastweb si è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando autonomamente, in forma ridotta, l'importo previsto dal Codice privacy, ossia il doppio del minimo edittale per ciascuna delle condotte illecite accertate.
Il Garante ha quindi adottato l’ordinanza ingiunzione con la quale ha applicato la sanzione prevista per l’aggravante non oblabile. L’importo è stato inizialmente quantificato in 150.000 euro tenendo conto della molteplicità delle condotte illecite commesse, dei numerosi procedimenti sanzionatori già subiti dalla società stessa e dell’ingente numero di persone i cui dati sono stati trattati in violazione della normativa.
La somma da pagare è stata poi quadruplicata dal Garante a 600.000 euro, in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio.