Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2024, anche l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2022/2555 – meglio nota come NIS2 – sulla cybersicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare a livello europeo un livello comune ed elevato di sicurezza informatica per proteggere infrastrutture critiche, economia e società digitale. Ma quali sono, in concreto, gli adempimenti richiesti ai soggetti privati e quali le scadenze da rispettare?
A chi si applica la NIS2
Il decreto si rivolge a una vasta platea di operatori privati, in particolare a medie e grandi imprese (ossia realtà con almeno 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro). Ma non si limita a questi: anche imprese che non raggiungono tali soglie dimensionali possono rientrare nel perimetro, qualora operino in uno dei settori individuati negli Allegati I e II della norma, considerati “critici” o “altamente critici” (energia, trasporti, finanza, sanità, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, ecc.).
Due sono le categorie previste: “soggetti essenziali” (OSE) e “soggetti importanti” (OSI), distinzione che non è solo formale ma incide direttamente sul sistema sanzionatorio.
Un calendario stringente
1. Autovalutazione (da subito fino al 31 dicembre 2024)
Tutti gli operatori che ritengono di poter rientrare nel campo di applicazione devono effettuare un assessment interno per verificare la propria posizione.
2. Registrazione alla piattaforma (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025)
L’Autorità competente, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha predisposto una piattaforma online (https://www.acn.gov.it/portale/nis) per la registrazione.
Alcune categorie dovranno farlo entro il 17 gennaio 2025.
Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo, i dati registrati dovranno essere confermati o aggiornati.
3. Elenchi ufficiali e notifiche (entro il 31 marzo 2025 e ogni anno successivo)
Entro tale data, ACN pubblicherà l’elenco dei soggetti “essenziali” e “importanti”. La comunicazione di inserimento o esclusione dall’elenco sarà notificata tra il 31 marzo e il 15 aprile.
4. Integrazione dei dati (15 aprile - 31 maggio)
Chi riceve comunicazione di inserimento o permanenza nell’elenco, dovrà trasmettere ulteriori informazioni (art. 7, commi 4 e 5, stabilisce che i soggetti NIS devono avviare il processo di aggiornamento delle informazioni a partire dal 15 aprile 2025. In particolare, è richiesto un aggiornamento tempestivo delle informazioni, che deve avvenire entro 14 giorni dalla modifica. Inoltre, i soggetti NIS devono garantire che le informazioni siano sempre aggiornate e complete, in conformità con le disposizioni stabilite.).
5. Elenco attività e servizi prestati (1° maggio – 30 giugno)
In questa finestra temporale, a partire dal 2026, i soggetti coinvolti dovranno fornire o aggiornare l’elenco delle attività e dei servizi svolti.
Nota importante per i DPO.
Per i consulenti che ricoprono il ruolo di Data Protection Officer, questa fase rappresenta una vera e propria occasione di audit annuale: un momento chiave per valutare, anche in ottica di sicurezza informatica, le attività dei propri clienti soggetti a NIS2. Un passaggio che richiama – per metodologia e peso – l’epoca del d.lgs. 196/2003, in cui l’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) doveva essere menzionato in nota integrativa di bilancio. Oggi, quel passaggio si rinnova con una valenza ancora più ampia e strategica, intrecciando privacy e sicurezza.
Governance e formazione: obblighi per il vertice
La NIS2 assegna responsabilità dirette agli organi di gestione (es. CDA). Questi sono chiamati a garantire il rispetto delle disposizioni e a risponderne in caso di inadempimenti. È prevista inoltre l’obbligatorietà della formazione periodica per tutti i dipendenti e i componenti degli organi di vertice in materia di cybersicurezza.
L’adeguamento dovrà avvenire entro 18 mesi dalla comunicazione ufficiale dell’inserimento o eliminazione dall’elenco. In termini pratici, questo implica che – salvo ritardi da parte di ACN – il termine sarà il 30 settembre 2026.
Misure tecniche e di gestione del rischio
Le imprese dovranno adottare un set di misure tecniche, organizzative e operative per gestire e minimizzare i rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Le misure dovranno essere:
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adeguate e proporzionate,
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basate su una valutazione multirischio,
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estese all’intera supply chain (fornitori inclusi).
Anche gli standard ISO/IEC 27000, pur non obbligatori, costituiscono un prezioso alleato nella dimostrazione della conformità.
Incidenti e segnalazioni
Dal 31 dicembre 2025 scatterà l’obbligo di segnalare eventuali incidenti significativi. Il decreto stabilisce criteri oggettivi per valutarne la rilevanza e prevede obblighi stringenti di notifica alle autorità competenti.
Sanzioni: importi e criteri
In caso di inadempimenti, le sanzioni sono particolarmente severe.
Per violazioni gravi (Governance, gestione del rischio, incidenti, inottemperanza ad ACN):
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Fino a 10 milioni € o 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali.
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Fino a 7 milioni € o 1,4% del fatturato mondiale per i soggetti importanti.
Per obblighi minori (registrazione, cooperazione, certificazioni, requisiti settoriali):
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Fino allo 0,1% del fatturato mondiale per i soggetti essenziali.
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Fino allo 0,07% per i soggetti importanti.
Sono previste aggravanti in caso di reiterazione.
GDPR e NIS2: due volti della stessa compliance
L’aggancio con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è evidente. Mentre quest’ultimo tutela i dati personali, la NIS2 si concentra sulla resilienza informatica e la sicurezza dei sistemi. Tuttavia, entrambi i corpus normativi:
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impongono approcci basati sul rischio;
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attribuiscono responsabilità precise agli organi di vertice;
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prevedono audit, formazione e accountability;
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obbligano alla segnalazione degli incidenti.
Per questo motivo, l’approccio integrato tra DPO, CISO, IT e consulenti NIS2 rappresenta la nuova frontiera della compliance evoluta.
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