Un imprenditore ha chiesto la deindicizzazione di un articolo pubblicato nell'edizione on line di una testata e rinvenibile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito sostenendo che la reperibilità dell'articolo avrebbe arrecato un danno alla sua reputazione personale e professionale riportando all'attenzione dell'opinione pubblica una vicenda giudiziaria, a suo dire non più attuale e priva di interesse pubblico, che lo aveva visto coinvolto tra il 2005 e il 2009.
Di diverso avviso il quotidiano, secondo il quale l'articolo non riattualizzava un evento superato, ma dava conto degli sviluppi di quella stessa vicenda, in particolare della richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di persone, tra cui il ricorrente.
Tesi che è stata condivisa dall'Autorità che ha quindi dichiarato infondato il ricorso sostenendo che non viola la privacy il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all'epoca indagate, il diritto di cronaca prevale sul diritto all'oblio.
Il trattamento dei dati dell'imprenditore è "riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto, pur traendo origine ad una vicenda risalente nel tempo, i successivi sviluppi processuali, oggetto della recente pubblicazione, ne hanno rinnovato l'attualità".
Qualora la vicenda si dovesse concludere in modo favorevole per il ricorrente, quest'ultimo potrà, se lo ritiene, chiedere all'editore di aggiornare o integrare i dati contenuti nell'articolo, presentando una idonea documentazione.
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