Registro dei provvedimenti
n. 109 del 10 marzo 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");
VISTO il d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 21 febbraio 2014, n. 13 ("Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"), con particolare riferimento all'art. 13;
VISTE le delibere adottate in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con particolare riferimento alla delibera n. 56/15/CIR del 12 maggio 2015;
VISTA la richiesta formulata da Asstel in data 22 gennaio 2016, inviata all'Autorità il 27 gennaio 2016;
ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
1. Come noto, l'art. 13 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 21 febbraio 2014, n. 13, prevede che "la raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, [sia] disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto".
A seguito di tale disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha provveduto ad adottare, tra l'altro, la delibera n. 56/15/CIR – integrativa dell'art. 22 dell'allegato "A" alla delibera n. 8/15/CIR, recante "Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica e integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR"−, con cui sono state individuate le modalità d'uso dei codici 499XX, numerazione dedicata a tale scopo; nell'ambito della stessa delibera, l'Autorità ha ritenuto necessario, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (art. 9, comma 3, della legge n. 96/2012), che gli operatori telefonici comunichino ai beneficiari dei fondi i dati anagrafici dei donatori e gli importi da questi versati, onde garantire la tracciabilità e l'esatta identificazione degli autori agli effetti dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto attiene, infine, agli aspetti da ricomprendere all'interno del codice di autoregolamentazione previsto dalla norma, la medesima delibera si limita a richiamare, avuto riguardo ai profili di protezione dei dati, quanto espresso dagli operatori telefonici nell'ambito della pubblica consultazione a suo tempo avviata dall'Autorità di settore, con particolare riferimento alla necessità di ottenere indicazioni dagli organismi preposti relativamente alle modalità di raccolta del consenso degli interessati.
2. Successivamente all'adozione della predetta delibera AGCOM, Asstel e i principali operatori telefonici hanno chiesto un incontro al Garante al fine di poter esaminare, in via informale, alcune prime questioni (rilevanti sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali) relative all'attuazione della norma sopra citata. Nell'ambito di tale incontro, tenutosi presso la sede dell'Autorità in data 29 settembre 2015, sono emerse alcune criticità con riferimento, in particolare, alla natura dei dati raccolti, alla titolarità dei trattamenti, nonché alle eventuali modalità di adempimento degli obblighi in materia di informativa e consenso.
Considerata la delicatezza delle questioni sollevate, Asstel, con nota datata 22 gennaio 2016 (trasmessa all'Autorità in data 27 gennaio 2016), ha chiesto formalmente all'Autorità un parere in merito al trattamento dei dati collegato alle fattispecie in esame, con specifico riguardo alle modalità di acquisizione del consenso degli interessati e al rispetto dell'autorizzazione del Garante. Ciò, non senza sottolineare che, a suo giudizio, gli adempimenti richiesti dall'art. 26, comma 1, del Codice non dovrebbero trovare applicazione, sulla base di quanto previsto da altre disposizioni del decreto (in particolare, dall'art. 5, comma 3, che pone in capo ai partiti politici, alle condizioni ivi stabilite, specifici obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai sovventori), nei confronti degli operatori telefonici, invero chiamati a svolgere (nella prospettiva indicata) unicamente attività di fatturazione e certificazione a fini fiscali degli importi addebitati agli utenti; sicché, un'eventuale interpretazione del citato art. 13 che prevedesse l'acquisizione del consenso degli interessati da parte di questi ultimi non solo renderebbe complicata la procedura di donazione in favore dei partiti politici, ma vanificherebbe le finalità stesse della norma, dichiaratamente preordinata a favorire un'agevole partecipazione dei cittadini alla vita politica. In ogni caso, l'associazione ha auspicato che l'Autorità possa individuare soluzioni compatibili con la natura del servizio e l'evoluzione tecnologica, eventualmente basate su processi di semplificazione e digitalizzazione delle operazioni richieste ai fini dell'adempimento ai summenzionati obblighi di legge.
3.1. Tenuto conto del quadro sopra descritto e della richiesta pervenuta da Asstel, questa Autorità ha provveduto a effettuare opportuni approfondimenti, anche dal punto di vista tecnico, in merito ai trattamenti correlati alla raccolta in esame.
3.2. Da un punto di vista generale, occorre evidenziare che l'art. 13 del decreto legge si limita a prevedere che la raccolta di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica venga disciplinata, in ragione delle modalità utilizzate −chiamate in fonia; applicazioni da dispositivi mobili; sms−, da un apposito codice di autoregolamentazione adottato dai gestori telefonici: nessun riferimento esplicito è rinvenibile nella disposizione per quanto concerne la natura dei dati trattati, né è possibile desumere dalla norma indicazioni certe in ordine alla titolarità dei trattamenti.
Per quanto attiene alla prima questione, sembra indubbio che i dati derivanti dalla raccolta in esame risultino idonei –in ragione del collegamento, anche solo potenziale, tra donatore e organizzazione beneficiaria– a rivelare le opinioni o le preferenze politiche dei sovventori; conseguentemente, non può che confermarsi –come già ipotizzato, del resto, dalla stessa Asstel (v. nota inviata all'Autorità) e dall'AGCOM (cfr. delibera 56/15/CIR, cit.)− che gli stessi costituiscono, sulla base dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e dell'ampia definizione ivi contenuta, dati sensibili soggetti al regime normativo di cui all'art. 26 del Codice (in tale direzione, tra l'altro, milita lo stesso art. 5, comma 3, del menzionato decreto legge, che in relazione agli eventuali obblighi di pubblicazione dei dati dei sovventori da parte dei partiti politici richiama, espressamente, l'art. 23, comma 4, del Codice); e ciò, a prescindere dalla finalità per cui gli stessi verrebbero trattati nel caso di specie.
Con riferimento alla seconda questione, si rileva che il medesimo art. 13 demanda espressamente agli operatori telefonici, tramite un codice di autoregolamentazione, la disciplina della raccolta dei fondi tramite chiamate in fonia, applicazioni da telefoni mobili o sms, mentre i partiti politici, in qualità di beneficiari dei medesimi fondi, verrebbero chiamati a trattare i dati dei donatori (ivi compresi, secondo quanto stabilito dalla menzionata delibera 56/15/CIR dell'AGCOM, quelli in esame) solo successivamente. Emerge dunque, da tale quadro, una situazione in cui la titolarità ex art. 4, comma 1, lett. f), del Codice deve essere individuata, limitatamente ai trattamenti correlati alla raccolta dei dati dei sovventori e alla loro trasmissione ai partiti politici, in capo ai gestori telefonici, su cui gravano, conseguentemente, i connessi obblighi di legge in materia di informativa e consenso (artt. 13 e 26 del Codice).
3.3. A tale ultimo proposito, merita sottolineare che le specifiche modalità di raccolta stabilite dal legislatore –tali da consentire, con azioni semplici e rapide, di contribuire fattivamente alle campagne di partecipazione alla vita politica− impongono l'individuazione di soluzioni che, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, consentano agli utenti di poter procedere, in maniera agevole e snella, all'operazione richiesta.
Ferma restando la possibilità, per gli operatori telefonici e i partiti politici, di informare previamente gli interessati e di acquisire il loro consenso scritto, in relazione ai trattamenti di rispettiva competenza, già in sede di stipula dei contratti (cfr., in tal senso, alcuni modelli di informativa reperibili in internet; v. anche Provv. 12 marzo 2003 [doc. web n. 29844]), ovvero in occasione dell'iscrizione o partecipazione a singole iniziative, si potrebbe comunque ipotizzare, rispetto alla raccolta di fondi tramite chiamate in fonia o applicazioni da telefoni mobili, l'utilizzo di sintetici messaggi preregistrati o di piccoli riquadri (c.d. pop-up) in grado di attirare l'attenzione dell'utente sui trattamenti collegati all'operazione richiesta. Tale soluzione, ampiamente diffusa e agevolmente praticabile, consentirebbe agli utenti, in prima battuta (e salvo il rinvio a informative più articolate pubblicate nei siti internet dei singoli titolari o già rese in altre occasioni da questi ultimi), di essere sufficientemente informati in merito ai trattamenti svolti, con ciò evitando di "ingessare" le procedure di donazione (e le sottostanti esigenze di celerità e semplicità) previste dalla norma. Per quanto attiene, poi, alla raccolta del consenso, quest'ultimo dovrà essere manifestato per iscritto (artt. 23, comma 4, e 26, comma 1, del Codice), ovvero con modalità alternative, equiparabili allo scritto, in grado di supplire alle modalità previste dalla normativa vigente (Provv. 22 maggio 2014 [doc. web n. 3161560]; Provv. 5 maggio 2011 [doc web n. 1812910]).
Per quel che riguarda, infine, la raccolta di fondi effettuata tramite invio di sms, si potrebbe ipotizzare, dal punto di vista tecnico, l'inoltro, sull'utenza da cui è stata avviata la procedura di "donazione", di un successivo messaggio contenente una sintetica informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati sensibili dell'interessato: il successivo invio, ad opera dell'utente, di un sms di conferma potrebbe costituire, eccezionalmente (e limitatamente alla fattispecie in esame), modalità idonea ai sensi degli artt. 23, comma 4, e 26, comma 1, del Codice.
Si richiama l'attenzione sull'opportunità che la predetta informativa contenga un esplicito rinvio a testi più dettagliati presenti sui siti internet dei singoli titolari o forniti da questi ultimi in altre circostanze. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'ordinamento prevede la pubblicazione dei dati dei sovventori, in particolare nel caso in cui l'importo complessivo di altre forme di finanziamento o contributi superi, nell'anno, la soglia di euro 5.000, i partiti politici prima di procedere alla pubblicazione medesima dovranno informare l'interessato e acquisire una nuovo specifico consenso secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto citato.
3.4. Da ultimo, si ritiene che possano trovare applicazione alle fattispecie in esame, a seconda dei titolari e dei trattamenti considerati, le autorizzazioni generali nn. 3 e 5 rilasciate dal Garante in data 11 dicembre 2014, non risultando pertanto necessaria, al riguardo, l'adozione di specifici provvedimenti "ad hoc".
Il presente parere, reso sulla base delle risultanze in atti e della disciplina vigente, deve intendersi strettamente correlato alle fattispecie esaminate e non può trovare applicazione al di fuori dei casi ivi previsti.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, fornisce chiarimenti, nei termini di cui in premessa, sulle questioni sottoposte alla propria attenzione da Asstel, ferma restando la disponibilità per eventuali ulteriori confronti anche nell'ambito del redigendo codice di autoregolamentazione.
Roma, 10 marzo 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia