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apri versione stampabile documento aggiornato il 17/12/2015 16:54:05

INFORMAZIONI COMMERCIALI A PROVA DI PRIVACY: IL GARANTE VARA IL “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A FINI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE”.

 

Fissate le regole per il corretto uso dei dati sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager.


Il Garante della privacy, insieme ad associazioni di categoria, imprenditori e consumatori, ha redatto il nuovo Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, che entrerà in vigore il 1 ottobre 2016, data a partire dalla quale qualunque trattamento di dati personali per finalità d’informazione commerciale non conforme a tale testo, sarà considerato illecito.


Il nuovo Codice è stato introdotto per regolare un settore particolarmente importante per il corretto funzionamento del mercato, infatti,  le società che offrono informazioni commerciali, sono in grado, attraverso le loro valutazioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, di segnalare eventuali rischi riguardanti soggetti in affari.

Negli anni passati l’attività di tali società è stata spesso oggetto di ricorsi e segnalazioni, in quanto il non corretto utilizzo di banche dati e di strumenti di analisi invasivi può arrecare seri danni alla riservatezza ed alla dignità delle persone coinvolte.
Per questo l’Autorità ha deciso di intervenire individuando soluzioni innovative alle criticità emerse  introducendo il nuovo Codice, le cui regole più rilevanti si possono sintetizzare come segue:


Le attività di ricerca per la redazione di dossier d’informazione commerciale dovranno essere limitate all’utilizzo di dati personali del soggetto del dossier o di quelli di persone fisiche o giuridiche che con esso hanno o abbiano avuto legami economici o giuridici.


I dati utilizzati dovranno provenire da “fonti pubbliche” conoscibili da chiunque, come i pubblici registri e gli elenchi; oppure estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, elenchi telefonici, siti web etc.. , oppure liberamente comunicati dal soggetto al fornitore d’informazioni commerciali.


La fonte da cui sono stati presi i dati personali della persona censita dovrà sempre essere annotata.


L’informativa completa dovrà essere pubblicata almeno sul sito web delle società operanti in questo settore, tra queste, quelle con un fatturato superiore a 300.000 euro dovranno realizzare insieme un unico portale dove inserire le comunicazioni sulle attività d’informazione commerciale, sarà inoltre obbligatorio fornire un riscontro telematico, immediato e completo in materia di privacy alle persone censite, se richiesto.


I dati personali potranno essere conservati per periodi di tempo ben definiti e trattati nel rispetto dei limiti di conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità dei dati previsti dalle normative di riferimento. Anche i dati giudiziari, se tratti da fonte pubblicamente e generalmente accessibile potranno essere trattati purché non risalgano a più di sei mesi prima.


I dati utilizzati dovranno essere pertinenti, sempre aggiornati, e non eccedenti l’attività  d’informazione commerciale.


Le società saranno tenute ad adottare le misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.
 

FONTE GARANTE PRIVACY

 
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