Registro dei provvedimenti
n. 239 del 6 settembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 2 febbraio 2010 nei confronti di BT Italia s.p.a., con sede in Milano, Via Tucidide n. 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);
VISTE le numerose segnalazioni pervenute all'Autorità e inerenti la ricezione di fax indesiderati di natura promozionale inviati, tra gli altri, da BT Italia s.p.a.;
VISTA la richiesta di informazioni dell'Ufficio, formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice (prot. n. 22341/63305 del 13 ottobre 2009), con cui la società BT Italia è stata invitata a fornire "(…) le titolarità dei numeri di seguito elencati: 848782001 – 02 94195009 – 02 94195014 – 02 94195026 – 06 87435000 – 06 87435555", indicando il termine per adempiere e le conseguenze, previste dall'art. 164 del medesimo Codice, in caso di inottemperanza alla medesima richiesta;
CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta ritualmente notificata mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;
VISTO il verbale n. 2316/63305 del 2 febbraio 2010 con cui è stata contestata a BT Italia s.p.a. la violazione prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione all'art. 157, per non aver dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità;
RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;
VISTO lo scritto difensivo inviato in data 18 marzo 2010 ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha rilevato la tardività della notifica del verbale di contestazione, in violazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Infatti, secondo la parte, "(…) il completo accertamento del fatto si verifica senza ombra di dubbio nel momento in cui, decorso il termine assegnato dall'Autorità procedente al fine dell'ottenimento del riscontro richiesto, quest'ultimo non venga ritualmente effettuato". Nel caso di specie, poiché il termine entro cui la società avrebbe dovuto fornire riscontro era il 30 ottobre 2009, "l'eventuale compiuta violazione sarebbe da collocarsi in data 31 ottobre 2009"; da ciò, la nullità dell'atto di contestazione, notificato ben oltre il termine di 90 giorni dalla data dell'accertamento del fatto. Inoltre, secondo costante giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. III, 5 dicembre 2007 n. 12490), la legittimità della durata dell'accertamento deve essere valutata in relazione al caso concreto e in base alla complessità delle indagini. La società ha poi sostenuto l'invalidità della contestazione in oggetto, in quanto adottata in violazione degli artt. 1, comma 2, e 18 della legge n. 241/1990, poiché "(…) l'Autorità procedente, già in possesso di parte dei documenti attestanti i fatti oggetto di richiesta, null'altro avrebbe dovuto fare se non valersi dei medesimi - in quanto già in possesso – ai fini dell'acclaramento dei fatti oggetto di indagine". Infine, è stata sostenuta la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere l'Autorità agito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, oltre che del principio generale di buona fede in quanto "(…) nessun sollecito medio tempore o avviso in cui si evidenziasse il fatto che l'Autorità procedente era ancora in attesa di riscontro (…) era inviato a BT Italia";
VISTA la nota del 7 marzo 2011, con cui la società ha dichiarato di voler rinunciare all'audizione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Infatti, diversamente da quanto ritenuto, il momento dell'accertamento della violazione, a partire dal quale decorre il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, non necessariamente coincide con quello della commissione della violazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui la data dell'accertamento è stata individuata nel verbale di contestazione con quella della nota interna del 29 gennaio 2010. A quella data, infatti, sono stati compiuti tutti i riscontri documentali necessari a verificare che non era stato fornito riscontro alla richiesta di informazioni. La contestazione è stata, dunque, notificata nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. lav. n. 5467/2008). Sulla base di quanto argomentato, risulta infondato anche quanto dedotto dalla società in riferimento agli artt. 1, comma 2, e 18 della legge n. 241/1990, atteso che l'Autorità non ha mai ricevuto alcuna informazione in merito alle utenze telefoniche menzionate nella richiesta di informazioni, ad eccezione dell'utenza n. 848782001, di cui la società ha indicato la titolarità con la nota del 28 agosto 2008, a seguito di un'altra richiesta di informazioni di questo Ufficio (prot. n. 18701/55195 del 13 agosto 2008). Inoltre, risulta inconferente sia il richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c. (che si riferiscono rispettivamente all'adempimento delle obbligazioni e alle disposizioni generali in materia di adempimento del contratto che nulla hanno a che vedere con la materia in trattazione), sia quanto rilevato circa l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, atteso che la condotta dell'Autorità, disciplinata dal regolamento n. 1/2007 (concernente le procedure interne all'Autorità stessa aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante) si svolge nel pieno rispetto dei principi del citato art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990 in relazione ai quali, peraltro, la richiesta di informazioni n. 22341/63305 del 13 ottobre 2009 riporta esplicitamente le conseguenze sanzionatorie connesse al mancato riscontro;
VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell'art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO che, nel caso in cui l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l'individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall'art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall'art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);
CONSIDERATO che, nel caso in esame:
a) in ordine all'aspetto della gravità, la violazione non può essere considerata di lieve entità se posta in relazione all'entità del pregiudizio e del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all'intensità dell'elemento psicologico;
b) ai fini della valutazione dell'opera svolta dall'agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito dell'attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza;
c) circa la personalità dell'autore della violazione, deve essere considerata con particolare serietà la circostanza che la società ha un precedente per una identica violazione alle disposizioni del Codice;
d) in merito alle condizioni economiche dell'agente, invece, al fine di commisurare l'importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si deve tenere conto del cospicuo volume d'affari della società;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981, l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila);
VISTO l'art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;
RILEVATO che l'applicazione della predetta sanzione nei confronti di BT Italia s.p.a. risulterebbe inefficace, in ragione del volume d'affari rilevabile dal bilancio dell'anno 2011;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l'aumento previsto dall'art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
ORDINA
a BT Italia s.p.a., con sede in Milano, Via Tucidide n. 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 164 del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 settembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Fonte Garante Privacy