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apri versione stampabile documento aggiornato il 02/12/2010

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE DEL 02-12-2010, N. 24418

 

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-12-2010, n. 24418

In materia di Conto Corrente, Contratti Bancari,Indebiti Interessi, Nullità, Obbligazioni e Contratti, Prescrizione e decadenza civile, Prova documentale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22421/2009 proposto da:

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.R.L., capogruppo del gruppo bancario “Banca Popolare Pugliese”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TARZIA GIORGIO, DELL’ANNA MISURALE GIUSEPPE, per procura speciale del notaio Roberto Vinci di Parabita, rep. 27133 dei 02/10/2009, in atti;

- ricorrente -

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato DI SARNO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUZZACI GIUSEPPE, TANZA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, Giuseppe DELL’ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA, Giuseppe NUZZACI, Renato Antonio TANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto nel. resto; rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1.1 sig. L.G., con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 od il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra Legale e capitalizzati trimestralmente per l’intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.

La Banca Pugliese si difese contestando la fondatezza della pretesa dell’attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

L’adito tribunale accolse in parte le domande del sig. L. e condannò la banca a restituirgli l’importo di Euro 113.571,08.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d’appello di. Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola Impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo d:i potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell’eccezione di prescrizione con cui l’istituto di credito aveva inteso paralizzare l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal correntista.

Avverso tale sentenza la Banca Pugliese ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.

Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incrdentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.

La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investirne le sezioni unite.

All’esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni, del pubblico ministero.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni:

a) se l’azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un’apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

b) se, accertata la nullità del’anzi detta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.

2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario m esame.

3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discute risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione (iella richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d’incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all’orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente V:. computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all’accoglimento di tale pretesa osti l’intervenuta prescrizione.

Infatti, se l’azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi – come chiaramente indicato dall’art. 1422 c.c. – per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità, d’individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.

3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l’impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo del le somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2 005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degno di attenzione.

Può condividersi il rilievo secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sè solo, elemento decisivo al fine d’individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d’affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose – l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; c.d. è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutori a di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e lo sì può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Nè tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicchè questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest’ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dai la data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella de pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l’apertura di credito, i correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

L’accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell’impugnata sentenza della corte d’appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dai cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito non ha nè lo scopo nè l’effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d’indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passive del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del. quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente al’atto della chiusura del conto.

3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente “non costituiscono (come sostiene l’appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista” (sentenza impugnata, pag. 7).

La ricorrente non ha censurato tale affermazione, nè ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:

“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. 4. La questione se, accertata la nullità dell’anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.

La corte d’appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. L. con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest’ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte d’appello ha tratto la conclusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.

Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d’interpretazione dei contratti ed implicherebbe un’indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d’invalidità. 4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.

L’art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

L’interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico- sistematico, in linea con la previsione dell’art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2). Non è apparso infatti sostenibile alla corto leccese che il comma 1 della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del comma 2, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nell’impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il comma 2, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime – diverso ed incompatibile – della capitalizzazione annuale, contemplato dal comma 1. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo comma 1 agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di. quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal comma 2.

La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, nè pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.

Non appare d’altronde condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest’ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi baso negoziale che l’abbia prevista, e non perchè sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, corrìè noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari. la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trame la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.

4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall’enunciazione del seguente principio di diritto:

“L’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole;

con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. 5. Quanto alla misura del tasso d’interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall’art. 1284 c.c., u.c., perchè la difesa dell’istituto di credito ha prodotto in giudizio le proposto contrattuali, firmate dal sig. L., contenenti appunto l’indicazione di un tasso àinteresse superiore a quello previsto dalle legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale a corte d’appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d’appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell’inizio della causa, nella quale ora stata espressa l’intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto – non è circostanza idonea ad invalidare ex post la pattuizione stessa; nè implica che ne sia stata stipulata tra Le parti un’altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d’interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito, il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.

L’assunto secondo il quale il sig. L. avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale dei documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, nè lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto de giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta “prodotto in atti”); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d’inammissibilità e d’improcedibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. 6. Il rigetto di entrambi i. ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010

 
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