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VERIFICA PRELIMINARE. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA C.D. INTELLIGENTE PRESSO UN EDIFICIO SEDE DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PER FINALITÀ DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO - 10 NOVEMBRE 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 475 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice");

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 17 del Codice, riguardante l'installazione di un sistema di videosorveglianza intelligente presso la sede dell'ente, in Roma, Viale G. Ribotta 41-43;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO:

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha presentato a questa Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare mediante un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente da attivare presso gli accessi e le uscite di emergenza dell'edificio che ospita la sede della amministrazione, per finalità di sicurezza degli accessi e di tutela del patrimonio.

La Città Metropolitana ha rappresentato l'indispensabilità dell'utilizzo di tale sistema, "non essendo ipotizzabile la vigilanza h24 di tutti i predetti accessi tramite personale preposto, sia per mancanza di risorse umane, sia per mancanza di risorse adeguate economiche per l'eventuale esternalizzazione di tale attività".

Le telecamere dotate di funzionalità qualificabili come "intelligenti" sono collocate, come sopra evidenziato, in corrispondenza dei tornelli (ai piani -1 e -2) e delle uscite di emergenza poste al piano terra. Esse si attivano soltanto nei casi di tentativo di accesso non autorizzato all'interno dell'edificio, rilevato da sensori, che si realizza, in particolare, attraverso lo "scavalco" dei tornelli collocati presso gli accessi e l'effrazione delle uscite di emergenza.

L'attivazione delle telecamere, con conseguente registrazione di un video dell'evento, comporta la trasmissione di un segnale di allarme alla control room presente nell'edificio, "presidiata h24 365 gg. l'anno, da personale specializzato e adeguatamente formato".

La Città Metropolitana ha, inoltre, dichiarato che:

-"il sistema non rileva i percorsi degli interessati";

-"le telecamere "intelligenti" sono spente nelle fasce orarie diurne e lavorative, più precisamente dalle ore 06:30 alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì e si accendono in automatico al verificarsi di una effrazione. Nelle altre fasce orarie e nelle giornate non lavorative le telecamere in questione sono attive";

-"sono state adottate le misure minime di sicurezza (artt. 31-36 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e disciplinare tecnico All. B al medesimo Codice)";

-"agli interessati sarà fornita adeguata informativa"; i cartelli sono "apposti prima del raggio di azione delle telecamere, in posizione tale da garantirne la lettura anche nelle ore notturne";

-"il sistema non ha alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori essendo interamente ed esclusivamente dedicato a garantire la sicurezza dell'edificio, dei lavoratori e dei beni dell'Ente oltre a quelli privati";

-"il periodo di mantenimento delle immagini registrate è di 24 ore, a ricoprimento automatico tramite le funzioni rese disponibili dalla specifica piattaforma software che ne gestisce l'archiviazione".

OSSERVA

1. Verifica preliminare e caratteristiche del sistema di videosorveglianza.

L'impianto di videosorveglianza sottoposto alla verifica preliminare dell'Autorità  attiva la ripresa, la registrazione delle immagini e la trasmissione di un segnale di allarme al personale di vigilanza presente nella control room, nel caso in cui si verifichi un tentativo di accesso non autorizzato all'interno dell'edificio, rilevato da sensori in caso di "scavalco" dei tornelli e di effrazione delle uscite di emergenza.

La richiesta di verifica preliminare ha, pertanto, ad oggetto un sistema di videosorveglianza idoneo a rilevare automaticamente, segnalare e registrare un comportamento o evento anomalo, quale può considerarsi lo scavalco dei tornelli e l'effrazione delle uscite di emergenza; pertanto, lo stesso rientra tra quelli per i quali l'Autorità nel provvedimento generale del 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680) ha previsto l'obbligo di richiedere la verifica preliminare.

Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l'utilizzo dei predetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto, da verificare, caso per caso, sul piano della conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati personali (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).

2. Valutazione di proporzionalità del trattamento di dati personali in esame.

La Città Metropolitana di Roma Capitale può, in qualità di titolare del trattamento, trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b) del Codice).

La specifica esigenza di controllo rappresentata dalla Amministrazione si basa sulla necessità di garantire la sicurezza degli accessi alla sede della stessa, costituita da un unico edificio a torre di trenta piani, destinato ad ospitare un numero molto elevato di dipendenti.

Le esigenze di tutela della sicurezza trovano particolare riscontro in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'edificio, e della sua destinazione, che lo espongono ad un livello di rischio elevato, con conseguente necessità di contrastare efficacemente eventuali intrusioni da parte di soggetti non autorizzati.

Per tali motivi e per le citate caratteristiche dell'edificio, le sole misure di sicurezza passiva (allarmi, recinzioni) sono risultate insufficienti a garantire la piena tutela dei beni giuridici protetti, in tutti gli spazi che necessitano di sorveglianza; ciò, anche in quanto non risulta, allo stato, possibile il presidio fisso con personale preposto, dell'intero perimetro esterno, degli ingressi e delle uscite di emergenza.

Ciò premesso, la Città Metropolitana di Roma Capitale persegue legittime finalità di sicurezza dell'edificio, delle persone e dei beni, anche attraverso l'istallazione di sistemi di videosorveglianza.

Sotto il profilo degli effetti determinati dalla rilevazione dell'evento da parte di  sensori, dalla documentazione trasmessa emerge che essi consistono nella attivazione della telecamera corrispondente al luogo dove si sta verificando l'evento, nella registrazione delle immagini rilevate e nella generazione di un allarme diretto al personale di vigilanza presente nella control room, sollecitato a verificare la fondatezza della segnalazione e, eventualmente, a intervenire tempestivamente, e non comportano l'attivazione di ulteriori funzionalità.

Ciò premesso, allo stato degli elementi acquisiti in atti, considerate le esigenze di sicurezza dell'edificio rappresentate e considerata la dichiarata impossibilità di impiegare, per tutte le aree interessate, un presidio di sorveglianza fisico, si ritiene che il sistema di videosorveglianza, così come descritto e in relazione alla finalità di protezione dei beni e della sicurezza delle persone, attesi gli accorgimenti adottati, non comporta, in concreto, un pregiudizio dei diritti e delle libertà fondamentali per i possibili interessati.

Il Garante ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento dei dati personali che la Città Metropolitana intende effettuare per le finalità di sicurezza degli accessi alla sede, delle persone e dei beni tramite il sistema di videosorveglianza intelligente oggetto della verifica preliminare.

In ogni caso, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Codice, si richiama l'attenzione della Città Metropolitana sulle prescrizioni relative alle misure di sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel citato provvedimento generale del 2010 per il trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza (cfr. punto 3.3.1.del citato provvedimento generale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare per finalità di sicurezza della sede, dei dipendenti e del patrimonio tramite il predetto sistema di videosorveglianza, da attivare presso gli accessi e le uscite di emergenza dell'edificio che ospita la predetta amministrazione, sita in Roma, in Viale G. Ribotta 41-43, nei termini e con le modalità sopra descritte.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 
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