Registro dei provvedimenti
n. 503 del 1° ottobre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO, in particolare, l'art. 23 del Codice, che prevede che il trattamento dei dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione del consenso dell'interessato libero, specifico e informato, con riferimento a trattamenti specificamente individuati e documentato per iscritto;
VISTO l'art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l'art. 130 del Codice, consentendo il trattamento dei dati personali presenti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico mediante l'impiego del telefono per finalità promozionali, salvo il diritto di opposizione dell'interessato e prevedendo l'istituzione di un «Registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro»);
VISTO il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010);
VISTO il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528);
VISTO il provvedimento del Garante del 15 giugno 2011, n. 230, sulla titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali (pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1821257);
VISTA la segnalazione del signor XY del 3 febbraio 2015, con la quale lo stesso lamentava la ricezione di telefonate promozionali relative a prodotti e servizi di Telecom Italia (di seguito "Telecom"), nonostante la propria utenza telefonica non risultasse presente negli elenchi telefonici, trattandosi di numero riservato;
CONSIDERATO che l'Autorità ha avviato un'apposita istruttoria al fine di individuare il numero chiamante in quanto il segnalante, all'epoca dei contatti promozionali indesiderati, non possedeva un dispositivo che gli consentiva la visualizzazione della numerazione chiamante;
CONSIDERATO che, all'esito degli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria preliminare, è risultato che l'utenza chiamante al tempo dell'effettuazione dei contatti telefonici indesiderati era intestata ad Azienda Semplice S.r.l. (di seguito "Azienda Semplice") e che il gestore della numerazione chiamante era Telecom;
CONSIDERATO che, Telecom con nota del 20 luglio 2015 ha dichiarato che "Azienda Semplice appartiene alla forza vendita di Telecom Italia; il rapporto è regolato da un contratto stipulato il 30-03-2012. Inoltre, Azienda Semplice è stata nominata Responsabile del trattamento da Telecom Italia in relazione all'attività che svolge per conto di quest'ultima" e che la numerazione chiamata non risulta iscritta nelle liste di contattabilità di Telecom per lo svolgimento di attività promozionali verso potenziali clienti;
CONSIDERATO che Azienda Semplice, nella nota del 20 luglio 2015 diretta all'Autorità, ha allegato una dichiarazione di Telecom del 15 giugno 2015 con la quale si afferma che nell'arco temporale indicato in segnalazione "la linea in oggetto non risulta aver generato traffico";
CONSIDERATO comunque che, dalle verifiche effettuate sui tabulati telefonici in entrata sull'utenza del segnalante è stata confermata l'effettuazione di due chiamate, generate dalla numerazione YY, in uso ad Azienda Semplice, agli orari indicati in segnalazione;
Vista la nota di Telecom del 17 settembre 2015, con la quale la società ha chiarito che la dichiarazione del 15 giugno riguardava in realtà il numero telefonico KK, utilizzato da Azienda Semplice S.r.l. come centralino non associato ad una linea fisica;
CONSIDERATO che con la medesima nota Telecom ha affermato che il Garante si era limitato a richiedere informazioni solo relativamente a tale numero – mentre il traffico in uscita veniva registrato sulla diversa utenza XX, assegnata anch'essa al medesimo cliente;
RILEVATO che tale trattamento è illecito in quanto le chiamate promozionali, mediante operatore telefonico, sono state effettuate su un'utenza telefonica riservata ed in assenza del necessario e preventivo consenso informato dello stesso, come previsto dagli art. 13 e 23 del Codice;
RILEVATO inoltre che Telecom, in qualità di titolare avrebbe dovuto vigilare sulla puntuale osservanza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e delle istruzioni dalla stessa impartite al responsabile Azienda Semplice;
CONSIDERATO che la vicenda in esame, alla luce della scelta del segnalante di non essere contattato telefonicamente per finalità promozionali, richiedendo la riservatezza della propria utenza, impone l'intervento dell'Autorità anche nell'ottica di contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate;
CONSIDERATO che, con riguardo a coloro i quali hanno espresso la loro volontà di mantenere riservata la propria utenza e che, pertanto, non possono iscriversi nel Registro, permane la disciplina che prevede l'acquisizione del consenso preventivo, specifico e informato dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing;
RILEVATA, altresì, la necessità di accordare un'adeguata tutela giuridica anche a quei segnalanti i quali siano sprovvisti di dispositivi di visualizzazione del numero chiamante, a fronte della crescente invasività del fenomeno delle telefonate promozionali indesiderate;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATA, altresì, la necessità di intervenire con un provvedimento prescrittivo ed inibitorio, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e c) e 154, comma 1, lett c) e d) del Codice, per vietare il trattamento di qualunque dato personale correlato all'effettuazione di telefonate promozionali verso soggetti intestatari di un'utenza telefonica riservata ed indicare le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali come sopra descritto effettuato da Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, e Azienda Semplice s.r.l., con sede legale in Portici (Napoli), III Trav. Privata Sapio 14/E;
b) vieta ad Azienda Semplice s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice il trattamento di qualunque dato personale correlato all'effettuazione di telefonate promozionali verso soggetti intestatari di un'utenza telefonica riservata, senza che risulti la prova documentata di avere acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;
c) prescrive a Telecom Italia S.p.A. e ad Azienda Semplice s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare, nei confronti dei soggetti che risultino intestatari di un'utenza telefonica riservata, tutte le misure necessarie ed opportune atte a garantire la completa osservanza della disciplina che prevede l'acquisizione del consenso preventivo, specifico e informato dell'interessato al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
d) richiede a Telecom Italia e a Azienda Semplice, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento, o comunque di fornire un riscontro, che dovrà essere adeguatamente documentato ed accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.
Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'art. 157, è sanzionato ex art. 164 del Codice.
Resta salva la facoltà di questa Autorità di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e di Azienda Semplice s.r.l. per le violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali rilevate.
Avverso il presente provvedimento codesta società, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento.
Si ricorda che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).
Roma, 1 ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
Il SEGRETARIO GENERALE
Busia