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PROVVEDIMENTO DEL 19 LUGLIO 2012

 

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 27 aprile 2012 nei confronti di Crif S.p.A., con cui XY ha chiesto la cancellazione, dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla predetta società, delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite a ritardi, successivamente regolarizzati, nel pagamento di due rate relative ad una linea di credito, utilizzabile mediante carta di credito rilasciata da American Express S.p.A.; il ricorrente ha, in particolare, eccepito l'illegittimità della visibilità di tali dati nell'archivio gestito da Crif S.p.A. a causa del superamento del termine massimo di conservazione stabilito in dodici mesi dalla registrazione per i ritardi, successivamente sanati, non superiori a due rate o mesi secondo quanto previsto dallart. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); l'interessato ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 15 giugno2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota, datata 24 maggio 2012, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver attivato, a seguito delle richieste avanzate dal ricorrente, una procedura di verifica della posizione oggetto di ricorso a seguito della quale i dati di tipo negativo iscritti a carico dell'interessato sono stati cancellati, dichiarando che, allo stato attuale, "il rapporto di credito risulta censito nel Sic di Crif senza alcuna segnalazione di insolvenza";

VISTA la nota, datata 7 giugno 2012, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rinnovato la richiesta di rifusione delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare le iscrizioni di tipo negativo a carico del ricorrente  relative alla posizione oggetto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

    1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

    2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

    Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 19 luglio 2012

    IL PRESIDENTE
    Soro

    IL RELATORE
    Bianchi Clerici

    IL SEGRETARIO GENERALE
 

 

Fonte Garante privacy

 
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