A questo proposito, con particolare riferimento alla possibilità di contattare i cittadini, anche tramite sms, si ribadisce ai partiti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati il divieto di utilizzare, in attuazione della disciplina europea, i dati contenuti negli elenchi telefonici (cartacei o elettronici) in mancanza di un preventivo consenso.
Allo stesso modo, si ricorda che sussiste il generale divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale anche con riguardo ai dati reperiti liberamente sul web (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica). Il mancato rispetto di tali disposizioni, richiamate nel provvedimento generale del Garante del 6 marzo 2014 in tema di propaganda elettorale, configura una violazione amministrativa sanzionabile con una pena pecuniaria.
FONTE GARANTE PRIVACY