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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 01/06/2017 12:11:03

ART.68 COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (C139)

 

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica.

2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.

3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.

4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.

5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.

6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.

 
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English

apri versione stampabiledocument updated on 01/06/2017 12:11:03

ARTICLE 68 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD

 

1. The European Data Protection Board (the ‘Board’) is hereby established as a body of the Union and shall have legal personality.

2. The Board shall be represented by its Chair.

3. The Board shall be composed of the head of one supervisory authority of each Member State and of the European Data Protection Supervisor, or their respective representatives.

4. Where in a Member State more than one supervisory authority is responsible for monitoring the application of the provisions pursuant to this Regulation, a joint representative shall be appointed in accordance with that Member State's law.

5. The Commission shall have the right to participate in the activities and meetings of the Board without voting right. The Commission shall designate a representative. The Chair of the Board shall communicate to the Commission the activities of the Board.

6. In the cases referred to in Article 65, the European Data Protection Supervisor shall have voting rights only on decisions which concern principles and rules applicable to the Union institutions, bodies, offices and agencies which correspond in substance to those of this Regulation.

 
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