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Art. 9 Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con sostituzione dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
b) all'ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".
2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole "e 635-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.";
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".