Roma, 25 gennaio 2016
Agli Enti in indirizzo
Oggetto: tutele per il trattamento dei dati sanitari nell’ambito della c.d. dichiarazione precompilata.
Nelle ultime settimane pervengono all’Autorità numerose richieste di chiarimenti in merito alla raccolta dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi (c.d. dichiarazione precompilata).
Come è noto, a tal fine il Sistema Tessera Sanitaria(TS), gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze(Mef), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini che siano state trasmesse dalle strutture sanitarie accreditate, dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalle farmacie. Tale flusso riguarda le informazioni relative all’importo della spesa, al codice fiscale dell’assistito e del prestatore di beni/servizi, raggruppate in base a macro tipologie di spesa.
In considerazione della delicatezza dei dati trattati, in accordo con il Mef e con l'Agenzia delle entrate, il Garante ha individuato specifiche cautele al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei diritti nel rispetto dei principi di emplificazione ed efficacia (art.2,comma 2, del d.lgs 30 giugno 2003, n.196- Codice in materia di protezione dei dati personali– cfr.pareri del 31.7.2015 doc.web nn.4160058 e 4160102).
Opposizione alla trasmissione dei dati e cancellazione
Fermi restando i diritti garantiti all’interessato dall’art. 7 del Codice (fra i quali, in particolare, il diritto all’opposizione per motivi legittimi), l’assistito può chiedere, a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o, ove già trasmessi, ottenere la cancellazione anche di singole spese. Tale opposizione può essere esercitata autonomamente anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni).
A tal fine,per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016, l’assistito può opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa chiedendo oralmente al medico,o alla struttura sanitaria,l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Limitatamente all’anno di imposta 2015, nel periodo compreso tra il 1°ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016, l’assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo all’Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS via telefono(848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero), posta elettronica (opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it) o direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia dell’entrate.
In caso di spese documentate per mezzo del c.d. “scontrino parlante” emesso dalle farmacie, invece, tale opposizione può essere esercitata non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
Inoltre, dal 10 febbraio e al 9 marzo del corrente anno e, in seguito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, (tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate) l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie (compresi i farmaci del c.d. “scontrino parlante”) trasmesse e opporsi alla messa a disposizione anche di singole spese all’Agenzia,richiedendone la cancellazione senza ritardo da parte del sistema TS.
Solo i dati trattati dall'Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata sono sottoposti a procedura di storicizzazione, al fine di consentire a posteriori le apposite verifiche. I restanti dati saranno cancellati, entro l'anno successivo al periodo di riferimento.
Aggregazione dei dati
Occorre puntualizzare che l'Agenzia delle Entrate non può accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie degli assistiti, ma solo a dati automaticamente aggregati dal Ministero dell’economia e delle finanze in base alle predefinite macro tipologie di spesa (es.ticket, farmaco, spese per prestazioni specialistiche).
Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), previa delega del contribuente, possono accedere unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili.
In sostanza, quindi, la consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute è consentita esclusivamente all’assistito sul sito Web del Sistema Tessera Sanitaria.
Ciò premesso, si evidenzia che per il più efficace funzionamento del quadro di garanzie sopra delineato è essenziale l’informazione di tutti i soggetti coinvolti per sciogliere eventuali dubbi applicativi e garantire la libera scelta di ciascuno.
Si invita, pertanto, a dare la massima diffusione dei contenuti di questa nota tra le strutture sanitarie e gli assistiti.
Nel ringraziare per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
IL DIRIGENTE