La ristampa del diploma di laurea degli studenti che hanno cambiato sesso non deve contenere alcun elemento idoneo a rivelare l'avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso, quali il nome originario dell'interessato o l'annotazione della motivazione della ristampa.
Lo ha stabilito il Garante [ clicca qui per un approfondimento ] per la privacy rispondendo a due richieste di chiarimenti: la prima di uno studente che dopo il cambio di sesso voleva ottenere il diploma di laurea con indicati solo i nuovi dati anagrafici, e la seconda dell'Università interessata che proponeva il rilascio di un secondo diploma con la nuova identità ritenendo, che l'ipotesi alternativa - con l'annotazione della motivazione della ristampa sul diploma di laurea - potesse ledere la riservatezza dello studente. La soluzione prospettata dall'Università è stata accolta dal Garante perché ritenuta idonea a tutelare adeguatamente la dignità della persona e il suo diritto a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale.
L'Autorità inoltre, ha prescritto a tutte le Università di adottare, nell'ambito della propria autonomia, accorgimenti e cautele, anche simili a quelli individuati nel caso esaminato, in modo da non rilasciare certificazioni o documentazione dalle quali possano desumersi il cambiamento di sesso e il nome originario dell'interessato. Informazioni, queste ultime, contenute in atti o documenti che l'Università è comunque obbligata a conservare a norma di legge.
Il provvedimento del Garante è stato trasmesso al Miur e alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane affinché valutino l'adozione di eventuali iniziative volte a orientare in modo corretto e omogeneo le procedure delle Università in casi analoghi.
FONTE GARANTE PRIVACY