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apri versione stampabile documento aggiornato il 03/06/2016 17:01:28

DIFFUSIONE DI DATI RELATIVI AD UN MINORE PER FINALITÀ GIORNALISTICHE - 21 APRILE 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 176 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO l'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTA la Carta di Treviso approvata dal Consiglio nazionale dei giornalisti il 10 ottobre 1990, integrata dal Vademecum il 25 novembre 1995 e aggiornata con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali il 30 marzo 2006;

VISTO l'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTI gli articoli pubblicati in data 27 e 29 gennaio 2016 su "Corriere.it", "Huffingtonpost.it" e "La Repubblica" concernenti una minore affetta da una patologia;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1. Nel mese di gennaio 2016 alcune testate giornalistiche, occupandosi della vicenda di una bimba affetta da una grave malattia che, per decisione dei genitori, ha smesso di frequentare la scuola elementare in ragione dei maggiori rischi cui andava incontro considerato che alcuni suoi compagni non si erano sottoposti alle vaccinazioni volte a prevenire le malattie dell'infanzia, ne hanno pubblicato diversi dati identificativi, unitamente a indicazioni puntuali sulla patologia di cui è affetta. In particolare sono state pubblicate:

a. alcune fotografie della bimba, il suo nome e il luogo di residenza in due articoli del 27 e 29 gennaio 2016 reperibili sul sito www.corriere.it nell'home page e agli indirizzi:

i. http://...l;

ii. http://...;

b.    una fotografia della minore (apparentemente tratta da Facebook), il suo nome, l'età, il luogo di residenza, il nome e cognome della madre in un articolo del 29 gennaio 2016 reperibile all'indirizzo http://...;

c. fotografie della minore, il suo nome, l'età, il luogo di residenza, il nome della scuola frequentata, il nome e cognome della madre in un articolo de "La Repubblica" (edizione cartacea) del 29 gennaio 2016.

2.1. Il Garante, nell'esercizio del potere di controllo sulla liceità dei trattamenti (art. 154 , comma 1, lett. a) del Codice; art. 15, Reg. Garante 14 dicembre 2007, n. 1/2007) ha avviato d'ufficio un'istruttoria, invitando RCS Media Group s.p.a., Huffingtonpost Italy s.r.l. e Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., quali titolari del trattamento, a fornire proprie osservazioni nonché a rappresentare eventuali  iniziative assunte spontaneamente a tutela della minore (cfr. note dell'Ufficio del 29 gennaio 2016).

2.2. RCS Media Group s.p.a., con una e-mail del 3 febbraio 2016, ha comunicato di essere intervenuta sugli articoli online «pixelando il volto» della bambina e togliendo i riferimenti al nome e al luogo di residenza della stessa.

2.3. Huffington Post Italia s.r.l., con nota del 2 febbraio 2016, ha preliminarmente osservato che:

  • «le informazioni sono state diffuse dalla madre e nel precipuo interesse della figlia» al fine di sensibilizzare le istituzioni competenti affinché trovassero soluzioni che potessero andare incontro alle esigenze di salute della bambina;
  • «la questione oggetto dell'articolo è di rilevante interesse pubblico […] poiché attiene alla diminuzione delle vaccinazioni obbligatorie e, dunque, alla salute dei cittadini, in particolare, proprio dei minori»;
  • «non sono stati diffusi dati analitici di interesse strettamente clinico»;
  • «la diffusione era priva di sensazionalismi e comunque in un contesto idoneo a dare positivo risalto alle qualità del minore proprio perché finalizzata all'ottenimento di un riscontro da parte delle autorità competenti, cosa poi avvenuta»;

La Società ha tuttavia aggiunto di essersi «spontaneamente attivata a ridurre il potere identificativo delle informazioni dell'articolo. In particolare sono stati eliminati l'età e il nome della minore, la madre è individuata con le sole iniziali, il nome della scuola è stato eliminato, il riferimento al Comune di […] è stato eliminato, il link al profilo Facebook della madre e la foto da questa pubblicata sono stati eliminati».

2.4. Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., con nota del 2 marzo 2016, ha preliminarmente osservato di non ritenere lesivo dei diritti della minore l'articolo pubblicato su "La Repubblica" in data 29 gennaio «stante il fatto che le informazioni sono state diffuse dalla madre della medesima al fine di interessare le istituzioni competenti della annosa questione inerente le esigenze di salute della minore». Ha tuttavia aggiunto di aver provveduto spontaneamente a rimuovere dalla rete l'articolo in questione nonché ad eliminare ogni riferimento idoneo ad identificare la minore (età, nome, nome della madre, nome della preside della scuola, nome della scuola, nome del Comune) da altri articoli presenti in rete.

3.1. Nel caso di specie trovano applicazione le norme che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali, nonché i principi e le specifiche garanzie poste a tutela della dei minori. In particolare:

  • l'art. 137, comma 3, del Codice il quale dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • l'art. 7 del codice di deontologia il quale afferma che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e stabilisce che «al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione» (comma 1).

Il principio di essenzialità dell'informazione e la speciale tutela a favore del minore devono essere inoltre interpretati alla luce della particolare protezione accordata, anche nell'esercizio dell'attività giornalistica, alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute (art. 139 del Codice). Con riguardo al caso di specie, e proprio in relazione a malattie gravi riferibili a una persona identificata e identificabile, il codice di deontologia prescrive al giornalista di rispettarne la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici (art. 10). Anche la Carta di Treviso, richiamata dal citato art. 7 del codice di deontologia, stabilisce che, in caso di bambini malati, occorre porre "particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende" che li riguardano al fine di evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità.

3.2. La necessità di assicurare una particolare tutela ai minori colpiti da patologie, oggetto di interventi in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 16145; Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 24986), è stata in più occasioni ribadita anche dal Garante (cfr. provv.ti 19 settembre 2007, doc. web 1445858; 27 novembre 2008, doc. web n. 1582436; 14 gennaio 2014, doc. web n. 2923201; 27 gennaio 2014 non pubblicato).

3.3. La vicenda riportata negli articoli suindicati solleva indubbiamente un tema di rilevante interesse pubblico (il dibattito in atto sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni e la preoccupazione manifestata dalla comunità scientifica riguardo a campagne di informazione volte a contestare la validità di tali forme di prevenzione), sì che a pieno titolo se ne è potuto dar conto. La diffusione dei dati personali della minore è avvenuta con il consenso dei genitori, che tuttavia non è di per sé solo sufficiente a legittimare  simili forme di pubblicità. Anche il consenso parentale non esime infatti il giornalista dalla valutazione in ordine al carattere potenzialmente pregiudizievole del trattamento rispetto al minore, dovendo adottarsi le cautele di volta in volta più opportune per tutelarlo senza per questo abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività circa notizie di interesse pubblico. Tale principio, più volte affermato da questa Autorità (cfr. il parere fornito al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 6 giugno 2007; provv.ti 15 novembre 2001, docc. web nn. 30943 e 42212; 27 novembre 2008 cit.; 16 settembre 2010, doc. web n. 1753383), trova conferma nella Carta di Treviso, secondo cui, "a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori", il minore non va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità.

Alla luce di tali considerazioni, si prende pertanto favorevolmente atto della circostanza dell'avvenuta rimozione, da parte dei titolari del trattamento ‒ già a seguito della menzionata comunicazione dell'Ufficio del 29 gennaio u.s. – dei dati identificativi della minore (iniziativa documentata anche dall'attuale formulazione degli articoli reperibili in rete).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

non ravvisa gli estremi per l'adozione di misure di carattere inibitorio.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 
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