Finalmente una sentenza, quella pronunciata dal Tribunale di Enna in data 12 gennaio 2015,che in modo semplice lineare ed incontrovertibile dilata uno squarcio da tempo già aperto nel panorama giuridico e che vede impegnati a dibattere tutti gli operatori del diritto sulla vexata quaestio dell’usura perpetrata dagli istituti di credito attraverso tutti quei contratti di finanziamento che in maniera più o meno palese registrano l’applicazione di tassi di interesse al di sopra del limite fissato dalla legge.La sentenza n. 25/2015 si snoda attraverso tre passaggi fondamentali nella normativa anti-usura:Il primo parte dalla legge cardine 108/96, convertita con modifiche di legge n. 24 28 febbraio 2001, con la quale il legislatore ha fissato non solo l’esatta connotazione dell’usura oggettiva ma anche il momento in cui la stessa prende compiutamente forma cioè il momento della pattuizione, ovvero quando gli interessi vengono promessi o convenuti a qualunque titolo. Il secondo si articola attraverso l'applicazione dell'art 644, analizzando tutti quegli elementi che sono fondamentali ai fini del calcolo TEG, ovvero tutte le remunerazioni che a qualunque titolo incidono sul costo del finanziamento escluse le imposte e le tasse.Nel caso di specie il magistrato ha giustamente valutato gli interessi convenuti nel contratto quindi anzitutto gli interessi corrispettivi ( 5,22%) e moratori ( 7,22% = 5,22 %+2) “chiesti in tale misura dall’istituto di credito attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo” ha poi applicato fedelmente l’art. 1 della legge 108 del 1996 “che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”, attraverso la sommatoria dei due tassi (5,22 %+ 7,22%) ha legittimamente considerando parte del TEG, tutte le remunerazioni a prescindere dalla loro funzione giustamente concludendo che gli interessi convenuti, superando il tasso soglia, fissato attraverso le rilevazioni ministeriali nel tasso medio aumentato della metà, alla data di stipula del contratto, sono usurari!!! Il terzo aspetto e' dato dall'applicazione dell'art.1815 comma 2 riformato dalla legge 108/ 96:“Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419].” Il punto di forza della normativa antiusura e' quello di colpire attraverso la legge 108/96 tutti gli speculatori che, approfittando delle difficolta' economiche di cittadini colpiti dalla necessita' di accedere al credito subiscono il potere delle banche. Ci si augura cje l'esatta interpretazione data da questo Tribunale venga applicata da altri magistrati che potrebbe segnare la svolta gia' intrapresa dalla cassaziobe con sentenza 35072013.