Registro dei provvedimenti
n. 543 del 15 ottobre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 28 maggio 2015 nei confronti della Commissione Nazionale per le società e la Borsa- CONSOB (di seguito Consob), con cui XY, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Vincenzi, in relazione alla pubblicazione nel Bollettino dell'ente e in apposita sezione del sito internet della Consob del provvedimento di radiazione dell'interessato dall'albo unico dei promotori finanziari emesso il 9 aprile 2014, rinvenibile sul web (tra i primi risultati) tramite i comuni motori di ricerca inserendo il nome e cognome, ha sostenuto che Consob avrebbe effettuato un trattamento illecito dei dati personali che lo riguardano; ciò, in quanto attraverso la narrazione dei fatti a lui ascritti e la motivata valutazione degli stessi, oltre all'illecita diffusione di dati giudiziari, Consob effettuerebbe, in violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), un trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità della pubblicazione il cui scopo consisterebbe, a parere del ricorrente, nell'informare i terzi della sanzione adottata a carico dell'interessato impedendo che quest'ultimo continui ad esercitare l'attività, ove inibito, e non nell'esporre il medesimo "alla gogna dettata da un desiderio punitivo, in una prospettiva puramente retributiva dell'ente che pubblica il provvedimento"; alla luce di tali considerazioni, il ricorrente, sottolineando anche il grave danno reputazionale attualmente subito per effetto di tale pubblicazione che gli impedirebbe lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, ha chiesto che la delibera sanzionatoria in questione venga pubblicata on-line in forma di estratto che rechi solo gli elementi essenziali della decisione, vale a dire le generalità del ricorrente, il dispositivo e "una indicazione succinta e il più possibile astratta dei fatti" contestati allo stesso, secondo un esempio di modifica fornito dallo stesso; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 giugno 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, il verbale dell'audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 18 giugno 2015, nonché la nota del 24 luglio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 , la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le note del 15 e 16 giugno 2015 con le quali la resistente, richiamandosi a quanto già comunicato in data 20 gennaio 2015 e 20 aprile 2015 al ricorrente, ha ricostruito il quadro normativo e regolamentare concernente la pubblicazione delle proprie delibere (art. 3 d.lgs. n. 58/98 e art. 23 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni) che legittima la divulgazione tramite il sito internet istituzionale dei provvedimenti adottati in conformità con quanto previsto dagli art. 18 comma 2 e 19 comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed ha evidenziato, con particolare riguardo ai provvedimenti aventi contenuto sanzionatorio, come l'art. 195 del citato decreto legislativo n. 58 /98 preveda al comma 3 che "il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob"; in relazione poi alla pretesa illecita diffusione di dati giudiziari contestata dal ricorrente, Consob ha sottolineato come la delibera oggetto di ricorso non riporti alcun dato che possa essere ritenuto "dato giudiziario" secondo la definizione contenuta all'art. 4 comma 1 lett. e) del Codice, non contenendo alcun riferimento a procedimenti penali o a provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria penale nei confronti del ricorrente o all'eventuale status di indagato o imputato del medesimo ed evidenziando inoltre che i fatti ascritti al ricorrente, riportati nella delibera senza alcuna "connotazione di tipo penalistico", sono stati valutati dalla Consob "esclusivamente sul piano della loro idoneità ad integrare la violazione di regole di comportamento rilevanti sul piano amministrativo (…), a prescindere ed indipendentemente dalla possibilità che tali condotte vengano valutate in sede penale come ipotesi di reato"; inoltre, Consob, nel premettere di aver già provveduto a pubblicare "per estratto", la delibera sanzionatoria a carico dell'interessato, come prescritto dal citato art. 195 comma 3 d.lgs. n. 58/1998, -essendo stati omessi i nomi di soggetti terzi (ad esempio, clienti del promotore) e l'indirizzo del ricorrente-, ha anche sostenuto come non possa essere considerato "estratto" "il documento che, nel compendiare il contenuto di un atto sanzionatorio, non reca la descrizione delle condotte illecite accertate e delle motivazioni sottese al giudizio di antigiuridicità dei medesimi fatti"; ciò, in quanto, ad avviso di Consob, la scelta delle parti da estrarre ai fini della pubblicazione delle delibere sanzionatorie è frutto di una valutazione discrezionale da effettuarsi ai fini "della migliore realizzazione degli scopi propri di tale forma di pubblicità" che ha come funzione, oltre a quella di accentuare il carattere afflittivo della sanzione applicata, una funzione di carattere prettamente informativo, "in coerenza con le finalità proprie della vigilanza sugli operatori del mercato attribuita dall'ordinamento alla Consob", di talché la comunità finanziaria ed il pubblico dei risparmiatori possano acquisire "utili informazioni in ordine al giudizio dell'Autorità di vigilanza sulla liceità o meno di determinati comportamenti o prassi operative, con conseguente incremento della capacità di qualificare correttamente i fenomeni che si sviluppano nel mercato mobiliare e prevenire fenomeni illeciti"; infine, Consob ha sottolineato che il ricorrente non si è avvalso, sia nell'immediatezza della notificazione della delibera, prima della pubblicazione, né successivamente nel corso del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, della facoltà, espressamente prevista dal citato art. 195 comma 3 d.lgs. n. 58/98, che consente all'interessato di chiedere l'esclusione (in tutto o in parte) della pubblicazione della delibera, qualora ne derivi un danno sproporzionato alle parti;
VISTA la memoria del 9 settembre 2015 con la quale il ricorrente ha sostenuto che Consob nel riportare i fatti a lui ascritti nella delibera sanzionatoria in questione, in quanto fatti di rilievo penale oltreché procedibili d'ufficio, avrebbe diffuso dati giudiziari idonei a rivelare la qualità di indagato (che infatti il ricorrente riveste nel procedimento penale n. .. pendente presso la Procura della Repubblica di Brescia) precisando poi che trattasi di fatti non ancora "certi" posto che devono essere ancora accertati dal giudice penale; infine, il ricorrente ha sostenuto che se lo scopo della pubblicazione nel caso di specie è quello di consentire ai terzi di venire a conoscenza della sua radiazione dall'albo dei promotori, allora tale scopo verrebbe raggiunto anche mediante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio in forma ridotta secondo la proposta di riduzione fornita dal ricorrente;
VISTA la memoria del 18 settembre 2015 con la quale la resistente ha ribadito che le condotte ascritte al ricorrente sono state valutate esclusivamente ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa del medesimo, responsabilità che, ove accertata, non comporta necessariamente una incriminazione per i medesimi fatti da parte dell'autorità giudiziaria penale; del resto, nel caso di specie, le stesse "violazioni delle regole di settore la cui violazione è stata accertata dalla Consob" (art. 107 comma 1 e 108 comma 4 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), "non presentano ictu oculi profili di sovrapposizione o coincidenza con le fattispecie penali per le quali il promotore XY riferisce di essere sottoposto ad indagini, riguardanti violazione della normativa antiriciclaggio, abusivismo finanziario e truffa, nonché reati informatici"; infine, la resistente ha confermato che i fatti ascritti al ricorrente e valutati da Consob ai fini dell'adozione della delibera sanzionatoria in questione sono senza dubbio "fatti certi" essendo divenuto definitivo, in quanto non impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, il decreto di rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di radiazione emesso dalla Consob; infine, la resistente ha ribadito che la funzione di pubblicità assolta dal citato art. 195 (d.lgs. n. 58/98 ) non ha natura semplicemente "notiziale" circa l'esistenza di provvedimenti ostativi all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, posto che tale funzione risulta già svolta dall'art. 97 del citato Regolamento Intermediari;
RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente svolto da Consob attraverso la pubblicazione della delibera sanzionatoria in questione sul proprio sito internet istituzionale è effettuato in modo non illecito;
RILEVATO che tale trattamento consistente nella diffusione di dati personali trova il proprio fondamento negli art. 18 comma 2 e 19 comma 3 del Codice e, come ampiamente dedotto dalla resistente, non ha ad oggetto dati giudiziari secondo la definizione prevista dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Codice;
RILEVATO che le disposizioni normative e regolamentari relative alla pubblicazione delle decisioni della Consob richiamate dalla resistente rendono lecita la correlativa diffusione dei dati personali nelle stesse contenuti; rilevato, in particolare, che, con riferimento ai provvedimenti aventi contenuto sanzionatorio, la cui pubblicazione, ai sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58/98, è prevista "per estratto", la resistente ha fornito elementi idonei a far ritenere pertinenti e non eccedenti i dati trattati e diffusi attraverso la pubblicazione on-line della delibera in questione, anche in relazione alla descrizione delle condotte e delle violazioni commesse dal ricorrente, nonché dei motivi che ne hanno giustificato la sanzione della radiazione dall'albo unico dei promotori finanziari; ciò, tenuto conto della finalità, anche di carattere informativo, della pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori della Consob, assolvendo, in coerenza con gli scopi propri della vigilanza sugli operatori del mercato attribuita dall'ordinamento alla Consob, alla funzione di incrementare il grado di consapevolezza della comunità finanziaria e dei risparmiatori in ordine alla illiceità di determinati comportamenti;
RILEVATO infine che, come dedotto dalla stessa resistente nel corso dell'istruttoria, i provvedimenti aventi contenuto sanzionatorio adottati dalla Consob sono rinvenibili tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito istituzionale per la durata di tre anni dalla loro pubblicazione, dopodiché gli stessi rimangono accessibili solo sul sito internet della stessa;
RITENUTO pertanto che alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato infondato;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara il ricorso infondato;
b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 15 ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Iannini
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia