(Omessa o inidonea informativa all’interessato) 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro (1) o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(1) DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro ».p>