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DIFFUSIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI UN COMUNE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE - 29 NOVEMBRE 2012

 

Registro dei provvedimenti
n. 369 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione telefonica con la quale è stata lamentata la diffusione sul sito web istituzionale del Comune di Siderno di dati idonei a rivelare lo stato di salute;

RILEVATO, da un accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio in data 20 novembre 2012, che il Comune di Siderno ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale, nell'area denominata "Statuto e Regolamenti", fra l'altro, il "Piano comunale di protezione civile" completo di tutti gli allegati all'url http://www.comune.siderno.rc.it/index.php?action=index&p=535.

PRESO ATTO che l'allegato n. 5 di tale documento (pagg. 103-109) contiene l'"elenco persone fisicamente non autosufficienti, abitanti da sole o con altri inabili" e che tale elenco riporta in chiaro il nome e cognome – assieme, in alcuni casi, anche alla data di nascita e/o all'indirizzo – del soggetto non autosufficiente unito alla sigla del "motivo della non autosufficienza" oppure all'indicazione per esteso (es. "non vedente");

PRESO ATTO che i nominativi delle persone fisicamente non autosufficienti contenuti nel predetto documento risultano, inoltre, indicizzati nei principali motori di ricerca generalisti come Google;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

PRESO ATTO che l'inclusione nel predetto allegato n. 5 al Piano comunale di protezione civile dell'elenco di persone fisicamente non autosufficienti, con l'indicazione in chiaro dei dati identificativi degli interessati, ha causato una diffusione – considerando che il Piano comunale di protezione civile con tutti gli allegati è liberamente consultabile in Internet mediante la semplice operazione di visualizzazione del testo – di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l'art. 65, comma 5, e l'art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639).

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato che in "relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)" (cfr. par. 2.1.);

RILEVATA, pertanto, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Siderno in relazione all'avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell'illiceità del trattamento effettuato, vietare al Comune di Siderno, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell'area denominata "Statuto e Regolamenti" che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, contenuti nell'allegato n. 5 del Piano comunale di protezione civile pubblicato all'url: http://www.comune.siderno.rc.it/index.php?action=index&p=535;

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere al Comune di Siderno, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti nel proprio sito web istituzionale alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Siderno la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l'illiceità del trattamento dei dati effettuato dal Comune di Siderno nei termini indicati in premessa:

1. vieta al Comune di Siderno, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell'area denominata "Statuto e Regolamenti" che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, contenuti nell'allegato n. 5 del Piano comunale di protezione civile pubblicato all'url: http://www.comune.siderno.rc.it/index.php?action=index&p=535;

2. prescrive al Comune di Siderno, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti nel proprio sito web istituzionale alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; par. 2.1 delle Linee guida);

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
 

Fonte Garante Privacy

 
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