(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen) 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, è così modificata: a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”; b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso; c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”; d) l’articolo 12 è abrogato.