Registro dei provvedimenti
n. 299 del 18 ottobre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l'8 aprile 2010;
Vista le note della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del 14 novembre 2011 (Prot. n. 9651), del 4 aprile 2012 (Prot. n. 2962) e del 28 settembre 2012 (Prot. n. 8010);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO:
La Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha chiesto al Garante di poter allungare "i tempi di conservazione delle immagini raccolte mediante i sistemi di sorveglianza nei musei dipendenti da questa Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche dislocati nelle sedi di Ancona, Numana, Urbisaglia ed Ascoli Piceno" fino a sessanta giorni.
Nell'ambito dell'istruttoria preliminare, l'Ufficio del Garante, richiamando il provvedimento generale dell'8 aprile 2010, ha fornito alla Soprintendenza specifiche indicazioni in ordine alla durata della conservazione delle immagini. In particolare, ha precisato che qualora si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, nella quale il titolare del trattamento deve adeguatamente motivare la congruità del tempo di conservazione delle immagini più ampio di una settimana ritenuto necessario, facendo riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1. e 3.4. del provvedimento generale dell'8 aprile 2010).
Successivamente, detta Soprintendenza ha, quindi, sottoposto ad una verifica preliminare del Garante la richiesta di procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo di trenta giorni.
A supporto della citata richiesta, la Soprintendenza ha presentato un'istanza formulata in tal senso dal Comando Legione dei Carabinieri "Marche", nella quale, per "avere un valido supporto al fine di prevenire ed eventualmente reprimere sottrazioni di opere d'arte di interesse storico-artistico presenti nel museo, come già in passato si è verificato, nonché pianificare l'esecuzione di servizi di vigilanza dinamica presso i siti di interesse culturale che potrebbero essere maggiormente esposti alla minaccia terroristica", è stata espressa l'esigenza di conservare per il suddetto arco temporale le videocassette contenenti le immagini registrate dalle telecamere.
OSSERVA:
La normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).
Con particolare riferimento ai musei statali, speciali disposizioni di legge, entrate peraltro in vigore prima della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedono la possibilità di installare impianti audiovisivi per il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azioni criminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4).
Il Garante, con provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, ha fornito ai titolari del trattamento specifiche indicazioni circa il corretto utilizzo di sistemi di videosorveglianza, al fine di rendere il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di tali sistemi conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In tale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non superi comunque la settimana. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Tale congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso (punti 3.2.1. e 3.4. del citato provvedimento generale dell'8 aprile 2010).
La Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha sottoposto al Garante la possibilità di allungare il periodo di conservazione delle immagini registrate presso i musei dipendenti dalla stessa per un periodo di almeno trenta giorni, presentando, a supporto di tale istanza, una richiesta del Comando Legione dei Carabinieri "Marche".
Al riguardo, il citato Comando ha valutato che, considerata la recrudescenza dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al trafugamento di opere d'arte, e vista la necessità di rimodulare il piano di sicurezza già esistente per la conservazione e la tutela di opere d'arte presenti nel museo archeologico di Ascoli Piceno, detta misura costituirebbe "un valido supporto al fine di prevenire ed eventualmente reprimere sottrazioni di opere d'arte di interesse storico-artistico presenti nel museo, come già in passato si è verificato, nonché pianificare l'esecuzione di servizi di vigilanza dinamica presso i siti di interesse culturale che potrebbero essere maggiormente esposti a minaccia terroristica".
Allo stato degli elementi forniti, anche sulla base delle valutazioni espresse dal Comando Legione dei Carabinieri "Marche", emerge una specifica esigenza di sicurezza, in relazione ad una concreta situazione di rischio riguardante un evento realmente incombente. Pertanto, con riferimento alla richiesta presentata dalla Soprintendenza, un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini per un periodo di trenta giorni può ritenersi congruo, in quanto rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevede la conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citato provvedimento).
Si ritiene, inoltre, che tale allungamento dei tempi di conservazione delle immagini deve essere limitato al periodo di tempo in cui permane tale eccezionale necessità.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, in relazione alle specifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive, considerate dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, anche sulla base di documentate valutazioni effettuate dal Comando Legione dei Carabinieri "Marche", è possibile conservare, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite e per un periodo che non superi i trenta giorni, le immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati presso i musei dipendenti dalla citata Soprintendenza, limitatamente al periodo in cui permanga la suddetta eccezionale necessità.
Roma, 18 ottobre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Fonte Garante Privacy