Con la conversione in legge del d.lgs. 93/2013, sono stati abrogati diversi commi. Tra questi anche il comma che prevedeva l'inserimento, nell'elenco dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, dei reati di natura penale previsti dalla legge sulla privacy.
A seguire l'articolo 9 del d.lgs. 94/2013 come modificato.
Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con ((furto o indebito
utilizzo)) dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
b) ((al terzo comma)), dopo le parole "di cui al secondo" sono
inserite le seguenti: "e terzo".
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito
dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti
possono inviare all'ente gestore richieste di verifica
dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base
della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita'
delle medesime.";
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).