(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) 1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-tà anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzio-nale. 2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.”. 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. 4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). 5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.