(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati per-sonali”. 2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relati-va dignità.”; b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”. 3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente pe-riodo: “Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. “. 4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h). 5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.