(Ufficio del Garante) 1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applica-zione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante: a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice; b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.