(Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad ecce-zione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, com-ma 8, e 150, comma 2.