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apri versione stampabile documento aggiornato il 05/04/2019 15:42:52

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

 

La designazione di un "responsabile della protezione dati" (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (si veda art. 39), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/del responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino "la sensibilizzazione e la formazione del personale" e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35.
La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano artt. 38 e 39) in termini che il WP29 ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd).
 
FONTE GARANTE PRIVACY

 
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