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apri versione stampabile documento aggiornato il 06/10/2017 15:16:02

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI OVVERO IL DATA PROTECTION OFFICER  SECONDO IL REGOLAMENTO UE 679/2016 ARTT. 37,38, 39

 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO), è la figura introdotta dal nuovo Regolamento UE 679/2016.

Il suo compito sarà quello di sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità (art.39 lett. b);

 

Il RPD dovrà inoltre:

supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento;

informare e sensibilizzare  il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati (art.39 lett. a);

cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento (art.39 lett. d ed e);

collaborare con il titolare/responsabile nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (art. 39 lett. c);  

Dovrà essere obbligatoriamente designato da

·         amministrazioni ed enti pubblici (art. 37 lett. a) ;

·         tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per natura, oggetto o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (art.37 lett. b);

·         tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici (art.37. lett. c);

E’ ad ogni modo raccomandata la sua nomina anche da parte di titolari che trattano (relativamente a soggetti terzi):

·         dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica

·         dati relativi alla profilazione dell’interessato, per analizzare abitudini o scelte di consumo (p.e tessere d’acquisto)

IL DPO/RPD deve

·         avere adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati.(art. 37 par.5) ovvero non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, rappresenta titolo preferenziale l’esperienza maturata nella materia specifica (Newsletter Garante Privacy 15/09/17);

 

·         adempiere alle sue funzioni in piena INDIPENDENZA, ovvero deve essere un soggetto che non decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali (art.38 . 6); e che operain assenza di conflitti di interesse;

 

·         operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio RPD/DPO esterno (art.37 par.6 ), ovvero potrà essere un dipendente o il consulente.

 
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