Gli enti locali devono valutare sempre l’effettiva necessità di riportare dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare
Il comune non può indicare nome e cognome di un debitore, sottoposto a pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come la convocazione del Consiglio comunale. Per portare a conoscenza della cittadinanza i temi all’ordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare l’oggetto e la sentenza di esecuzione del tribunale senza specificare i nominativi delle parti.
Lo ha stabilito il Garante esaminando il ricorso di una ex dipendente di un comune ed assessore della precedente giunta, che si era trovata al centro dei commenti dei compaesani dopo l’affissione dell’avviso della seduta consiliare nelle strade del centro e delle frazioni.
Nell’avviso pubblico, tra i punti all’ordine del giorno, vi era anche il riconoscimento di un debito che il comune avrebbe dovuto iscrivere fuori bilancio a seguito di sentenza, per non aver proceduto a suo tempo al pignoramento del quinto dello stipendio della allora dipendente. Tale provvedimento era stato adottato dal giudice per il recupero di una somma in favore di una società creditrice. Il disagio provocato dalla divulgazione delle informazioni personali aveva indotto l’interessata a chiedere l’intervento del Garante, il quale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha ordinato al comune di astenersi dall’ulteriore pubblicazione in luoghi pubblici dei dati personali della ricorrente.
Nel provvedimento l'Autorità sottolinea che le necessarie forme di pubblicità previste dalla normativa - affissioni all’albo pretorio, comunicazioni ai consiglieri, avvisi alla cittadinanza - devono indurre le amministrazioni a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie quelli di carattere sensibile o attinenti a particolari profili di tipo giudiziario o contenzioso. Alle amministrazioni spetta quindi il compito di vagliare, al momento in cui redigono atti e avvisi, se sia realmente necessario riportare nelle deliberazioni o nei relativi estratti o corrispondenti annunci da pubblicare informazioni così dettagliate o se non sia sufficiente indicarle negli atti d’ufficio comunque accessibili agli aventi diritto.
Nel caso in esame, pubblicare sul manifesto il nominativo per esteso è apparso realmente sproporzionato: sarebbe stato sufficiente riportare l’oggetto e il riferimento alla sentenza. Il nominativo avrebbe potuto eventualmente essere inserito nell’ordine del giorno distribuito ai soli gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.