Registro dei provvedimenti
n. 29 del 27 gennaio 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 ottobre 2015 nei confronti di Massimo Prati con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Florindi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di conoscere l'origine dei dati trattati dal resistente attraverso la pubblicazione, su un blog dal medesimo gestito, di un articolo datato HH avente ad oggetto vicende sentimentali e giudiziarie dell'interessata, chiedendone altresì la rimozione ritenendo che i predetti dati siano stati illecitamente diffusi sul predetto blog; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare: a) la nota del 26 ottobre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, b) il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 12 novembre 2015, nonché c) la nota del 18 dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via pec l'8 novembre 2015 dalla ricorrente con cui la stessa ha lamentato il perdurante trattamento dei propri dati personali sul blog del resistente, rilevando l'avvenuta pubblicazione di due nuovi articoli del ZZ e del KK;
VISTA la nota del 20 dicembre 2015 con cui il resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Agostini, ha eccepito che, pur non rivestendo "la qualifica di giornalista professionista né di pubblicista iscritto al relativo Albo professionale", il trattamento effettuato all'interno del blog da lui gestito, per i contenuti degli articoli pubblicati, sarebbe comunque riconducibile nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e, come tale, soggetto alla disciplina dettata in merito dal Codice, ivi compresa quella di cui al codice deontologico in materia di giornalismo;
CONSIDERATO CHE il titolare del trattamento, nella medesima nota, ha, in particolare, rappresentato la piena liceità del trattamento effettuato tenuto conto dell'incontestata qualità di personaggio pubblico della ricorrente, nonché del fatto che "nulla di quanto riportato e/o commentato (…) nel (…) blog appartiene alla sfera del non già conosciuto dal pubblico tramite la diffusione ad opera di terzi ed anche della stessa interessata, mentre commento e stile narrativi appartengono alla piena ed insindacabile libertà d'espressione dello scrittore e di ciascun cittadino", precisando infine di non percepire alcun profitto a seguito della pubblicazione di articoli all'interno del predetto blog;
VISTA la nota del 5 gennaio 2016 con la quale la ricorrente ha contestato l'applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni contenute negli artt. 136 ss. del Codice rilevando come tale disciplina preveda delle deroghe rispetto alle norme generali sul trattamento dei dati per coloro che svolgono la professione di giornalista ovvero per coloro che effettuano un trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, mentre nel caso in esame il resistente svolgerebbe "un'attività, non temporanea e non occasionale, di pubblicazione di articoli legati all'attualità" in assenza dei presupposti di liceità previsti dal Codice ed in contrasto con la definizione di pubblicista contenuta nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963 contenente l'"Ordinamento della professione di giornalista", ottenendo altresì un profitto connesso alla promozione di un libro di cui lo stesso è autore;
VISTA la nota del 21 gennaio 2016 con la quale il resistente ha ribadito che le informazioni relative alla ricorrente contenute negli articoli pubblicati all'interno del blog sono state in realtà in parte diffuse dalla stessa interessata attraverso comunicati stampa inseriti nel sito web facente capo alla medesima ed ha altresì delineato la distinzione tra "professione giornalistica/pubblicistica", per l'esercizio della quale è richiesta una specifica abilitazione, e l'"attività giornalistica/pubblicistica" che può essere esercitata da chiunque quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero e, come tale, contemplata anche dall'art. 13 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica";
RILEVATO che, in ordine allo specifico trattamento di dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);
RILEVATO che detta disciplina risulta applicabile anche al blog ideato e alimentato dal resistente, la cui attività e caratteristiche lo collocano nell'ambito della fattispecie disciplinata dagli artt. 136 ss. del Codice che estende l'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica;
RILEVATO pertanto che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi all'interessata effettuato mediante la pubblicazione on line e successiva conservazione all'interno del citato blog facente capo al resistente dell'articolo indicato nell'atto di ricorso, che peraltro non riguarda la sola ricorrente, non può ritenersi in termini generali illecito, tenuto conto anche del fatto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice deontologico dei giornalisti, la sfera privata delle persone note deve essere rispettata "se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica";
RILEVATO che, nel caso di specie, dalla documentazione depositata nel corso del procedimento, le informazioni relative alla ricorrente, riportate unitamente a commenti dell'autore come tali attratti dalla tutela di cui all'art. 6, comma 3, del citato Codice deontologico, risultano peraltro essere state in parte diffuse dall'interessata attraverso commenti pubblicati dalla medesima sul proprio sito internet ed in parte ripresi da altri siti contenenti analoghi articoli giornalistici;
RITENUTO, quindi, di dover dichiarare infondate le richieste avanzate dalla ricorrente;
RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità per l'interessata di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi degli stessi;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara il ricorso infondato;
b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 27 gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia