I clienti che desiderano usufruire dei servizi on line offerti da un'impresa, come quelli di fatturazione, non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali.
A seguito di alcune segnalazioni ricevute, il Garante ha avviato un'indagine su una società che distribuisce energia e gas che aveva offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web.
Per usufruire di tali servizi, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un'unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale.
Il Garante ha giudicato che tale modalità violava il principio in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato ed ha quindi vietato al primo operatore energetico, che aveva predisposto lo sportello per i servizi on line, di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso.
Nel corso dell'istruttoria, inoltre, il Garante ha rilevato che il ramo aziendale di fornitura del gas era stato acquisito da un'altra società, che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi clienti l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Ha pertanto prescritto a tale società di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati.
Il Garante si è riservato di verificare, con autonomi procedimenti, la sussistenza dei presupposti per contestare le sanzioni amministrative per le violazioni commesse.
FONTE GARANTE PRIVACY