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apri versione stampabile documento aggiornato il 29/06/2004 19:25:46

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N.147

 

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare
termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti
di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta
attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti
esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la
normativa vigente in determinati settori socio-economici;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la
funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, della
giustizia e delle attivita' produttive;
E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art. 2.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2004».

Art. 3.

Riqualificazione urbana della citta' di Palermo

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436,
le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2003».

Art. 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 5.

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi.

Art. 6.

Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le
parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

Art. 7.

Enti pubblici

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente
Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso
Servizio nazionale dighe.

Art. 8.

Disposizioni sull'UNIRE

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed
il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei
riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla
data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai
sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni
relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni
aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi
della legge 20 ottobre 1978, n. 674

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 10.

Disposizioni sui consorzi agrari

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di diciotto mesi.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre
2003.

Art. 12.

Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi
nel novembre 2002

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli
eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree
dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed
immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di
ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o
di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di
accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli
articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496,
primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla
chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il
1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi
calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai
lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in
piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Art. 13.

Contributi alle famiglie per attivita' educative

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura
non regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse le
seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 14.

Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle
scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata
fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente prorogata fino all'anno
accademico 2003-2004.

Art. 15.

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n.
175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Art. 16.

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore
commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli
nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2. E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove
elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti
decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

Art. 17.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 e'
prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio
previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo,
per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

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