Il Garante ha già fornito in passato alcuni chiarimenti in ordine al corretto utilizzo di Mms e Sms anche in riferimento all'uso di apparecchiature telefoniche a fini esclusivamente personali.
È stato ora chiesto all'Autorità di fornire ulteriori delucidazioni in merito ad analoghe tematiche poste dall'utilizzo dei c.d. videotelefonini.
Come già ricordato dal Garante nel provvedimento del 12 marzo 2003, la disciplina sulla protezione di dati personali può risultare in larga parte inapplicabile ai casi in cui singole persone fisiche trattino i dati, con determinate modalità, per " fini esclusivamente personali ". L'ordinamento, specie nell'ambito dei codici civile e penale o della legge sul diritto d'autore, prevede peraltro altre importanti garanzie.
Il Codice è invece applicabile quando le immagini sono destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (si pensi alla loro immissione in Internet anche a titolo personale e, a maggior ragione, per scopi informativi).
Chi utilizza i videotelefonini, anche per fini esclusivamente personali, deve rispettare comunque altri obblighi previsti dai codici civile e penale, in particolare dall'art. 10 del codice civile (" Abuso dell'immagine altrui ") e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.
Altri divieti sanzionati penalmente riguardano alcuni aspetti del fenomeno quali l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615- bis del codice penale); il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati suscettibili di offendere il destinatario (art. 594 del codice penale); le pubblicazioni oscene (art. 528 del codice penale); la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600- ter del codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).
Prima di pronunciarsi sul trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle c.d. "videochiamate", attualmente realizzate attraverso la rete Umts ( Universal Mobile Telecommunication System ), risulteranno utili eventuali altri elementi di riflessione sulle modalità di concreta tutela dei soggetti interessati connaturate a queste nuove forme di comunicazione
fonte sito ufficiale Garante Privacy